Sospensione per pregiudizialità limitata al solo rapporto con i fideiussori (Cass. civ. Sez. I n. 32628 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., presuppone un rapporto di pregiudizialità che investa l’intero oggetto del giudizio e non può essere disposta oltre i limiti del rapporto processuale effettivamente inciso dalla questione pregiudiziale. Quando la domanda di nullità antitrust della fideiussione sia stata rimessa alla sezione specializzata in materia di imprese, non sussiste alcuna pregiudizialità tra quel giudizio e la pretesa monitoria spiegata nei confronti del debitore principale, estraneo al rapporto garantito. La sospensione resta pertanto giustificata solo in relazione ai fideiussori e va cassata nella parte in cui coinvolge il rapporto con la debitrice principale, rispetto al quale il processo deve proseguire, anche ai fini dell’esecuzione provvisoria.

Il Fatto

Una società cooperativa di garanzia collettiva fidi, dopo aver pagato alla banca il debito della consorziata e dei suoi fideiussori, si era surrogata nel credito della banca ed aveva ottenuto dal tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti della debitrice principale. Quest’ultima, con i fideiussori, propose opposizione e, in via riconvenzionale, domanda di nullità antitrust della fideiussione, chiamando in causa la banca.

Un precedente regolamento di competenza aveva separato le due domande, assegnando l’opposizione al tribunale di Enna e la domanda riconvenzionale alla sezione specializzata di Napoli. Riassunto il giudizio, il tribunale di Enna ha declinato la competenza sulla nullità in favore della sezione specializzata e ha sospeso l’intero giudizio di opposizione, versante in fase di istanza di provvisoria esecuzione, per asserita pregiudizialità. Contro tale statuizione la società opposta ha proposto regolamento di competenza, deducendo che la sospensione dovesse riguardare i soli fideiussori.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione se il rapporto di pregiudizialità tra la domanda di nullità della fideiussione e le contrapposte domande di opposizione giustifichi la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. anche nei confronti del debitore principale. Il ricorrente aveva denunciato la violazione della norma, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il tribunale esteso la sospensione oltre i limiti del rapporto effettivamente inciso dalla questione pregiudiziale.

Il ragionamento della Corte muove dalla ricostruzione dei rapporti sostanziali. La società aveva pagato il debito della consorziata e dei fideiussori ed era surrogata nel credito della banca; l’opposizione riguardava la pretesa monitoria, mentre la domanda riconvenzionale verteva sulla validità della garanzia prestata dai fideiussori.

Da qui la conclusione: la validità della fideiussione è del tutto irrilevante rispetto alla posizione della debitrice principale, non risultando configurabile alcuna pregiudizialità tra il giudizio destinato a svolgersi davanti alla sezione specializzata e quello avente ad oggetto la pretesa spiegata in via monitoria verso la debitrice principale.

La Corte accoglie quindi il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata nella sola parte in cui la sospensione riguarda il rapporto processuale tra la società e la debitrice principale, con rimessione degli atti al tribunale di Enna. Quanto all’esecuzione provvisoria, il giudice pronuncerà nei limiti del rapporto non sospeso, cioè quello con la debitrice principale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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