Ripetizione dell’indebito su crediti ceduti: equivalenza pecuniaria e onere probatorio (Cass. civ. Sez. I n. 33127 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’indebito avente ad oggetto la consegna di cosa determinata, l’art. 2037 cod. civ. attribuisce al solvens il diritto alla restituzione e, solo in ipotesi di impossibilità della restituzione stessa, l’obbligazione dell’accipiens si converte nel pagamento della somma corrispondente al valore. Tale impossibilità di restituzione non è elemento costitutivo del diritto nascente dall’indebito, ma fatto modificativo del contenuto della prestazione, da dedurre e provare dall’accipiens quale eccezione in senso proprio. L’onere non si inverte perché il solvens, prefigurandosi la perdita del bene, agisca direttamente per l’equivalente in denaro: l’accipiens può contrastare la pretesa deducendo l’attuale esistenza e restituibilità della cosa, ma non serbare il silenzio sulla sua sorte. Il silenzio, unito alla mancata offerta in restituzione, equivale alla formulazione di quella eccezione, con piena adesione alla tesi attrice sull’impossibilità della restituzione.

Il Fatto

Il tribunale aveva condannato due socie al pagamento, in favore del fallimento della società poi dichiarata fallita, di una somma per ciascuna, oltre interessi, quale equivalente di cessioni di crediti che le stesse avevano ricevuto dalla società prima del soddisfacimento dei creditori sociali, a titolo di restituzione di finanziamenti infruttiferi.

La Corte d’Appello di Lecce rigettò l’appello, qualificando le cessioni come pro soluto e ritenendo che le socie non avessero provato il mancato pagamento dei crediti ceduti né alcuna attività di recupero, messa in mora o domanda di ammissione al passivo. Le socie ricorsero per cassazione con quattro motivi; il fallimento rimase intimato.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nell’indebito attinente alla consegna di cosa determinata, l’art. 2037 cod. civ. configura l’impossibilità di restituzione come fatto modificativo e non come elemento costitutivo del diritto.

L’impossibilità, quindi, si atteggia come eccezione in senso proprio, con l’onere della prova a carico dell’obbligato. Il credito è un bene mobile ai sensi degli artt. 812 e 813 cod. civ.: le vicende che lo riguardano sono inerenti alla sfera del detentore, il quale soltanto le conosce.

Addossare tale dimostrazione a un soggetto diverso, quale condizione del riconoscimento del suo diritto, ne comporterebbe l’elisione o ne renderebbe arduo l’esercizio. L’onere non può invertirsi per il solo fatto che il solvens agisca direttamente per l’equivalente in denaro.

L’accipiens può contrastare la pretesa deducendo l’attuale esistenza e restituibilità della cosa, ma non limitarsi a serbare il silenzio sulla sua sorte. Tale silenzio, con la mancata offerta in restituzione, è equipollente alla formulazione dell’eccezione, con piena adesione alla tesi attrice sull’impossibilità. La Corte ha richiamato Cass. n. 5512 del 1996.

La corte distrettuale si è attenuta a questi principi: a fronte di cessioni indebitamente eseguite e di una domanda del fallimento avente sin dall’origine ad oggetto l’adempimento dell’obbligazione succedanea, ha ritenuto che le convenute non avessero dimostrato i fatti storici dai quali desumere, in via indiziaria, l’impossibilità di restituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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