Spese di lite oltre il massimo tabellare: no alla correzione per errore (Cass. civ. Sez. I n. 33128 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali compresa tra il minimo e il massimo delle tariffe è rimessa alla discrezionalità del giudice ed è insindacabile in sede di legittimità; la motivazione diventa necessaria solo quando il giudice superi la forcella tabellare. La parte che deduce l’esorbitanza della liquidazione rispetto al massimo deve perciò circostanziare il superamento, individuando anzitutto lo scaglione applicabile e il relativo importo massimo liquidabile. Ai fini della determinazione del valore della controversia, ex art. 5 d.m. n. 55/2014, si applica l’art. 10 cod. proc. civ., con cumulo di capitale, interessi e rivalutazione, dovendosi altresì avere riguardo al valore effettivo della controversia quando risulti manifestamente diverso da quello presunto. Non integra errore materiale o di calcolo correggibile ex art. 287 cod. proc. civ. la liquidazione che, pur superiore al massimo dello scaglione erroneamente individuato dalla parte, trovi giustificazione nello scaglione effettivo.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno proposto istanza di correzione ex artt. 391-bis e 287 cod. proc. civ. avverso l’ordinanza della Cassazione che, definendo un precedente giudizio, aveva liquidato le spese di lite in misura — a loro dire — eccedente il massimo tabellare. Il valore della controversia risarcitoria, dedotto dalla violazione da parte della banca dell’art. 119 TUB, era indicato dalle ricorrenti in due milioni di euro. Su tale presupposto esse assumevano che la liquidazione fosse abnorme, priva di motivazione e riconducibile a un errore di calcolo ovvero a un errore materiale emendabile con la procedura di correzione, escludendo invece l’errore di fatto revocatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il ricorso muovendo dall’erroneità del presupposto su cui l’istanza si fonda, ossia la limitazione della domanda alla somma di due milioni di euro. Il Collegio rileva che la dichiarazione di valore del difensore è priva di rilievo ai fini della liquidazione, mentre decisiva è la formulazione delle conclusioni: le ricorrenti avevano chiesto la condanna della banca al pagamento della somma di due milioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia.

Richiamato l’art. 5 d.m. n. 55/2014, che rinvia al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa, la Corte applica l’art. 10, secondo comma, cod. proc. civ.: la domanda di rivalutazione si cumula con il capitale e gli interessi. Il valore effettivo eccede dunque lo scaglione indicato dalle ricorrenti, risultando superato anche considerando i soli accessori maturati all’atto dell’introduzione della lite originaria.

Ciò basta a fondare il rigetto. Le stesse ricorrenti avevano ricordato che la liquidazione entro i limiti minimo e massimo è insindacabile; ne deriva che spetta a chi denuncia l’esorbitanza circostanziare il superamento, individuando correttamente lo scaglione applicabile e il relativo massimo. Tale individuazione è nella specie mancata.

A conferma, la Corte osserva che, tenuto conto di rivalutazione e interessi sull’importo richiesto nel ricorso per cassazione, si perviene a un valore eccedente i tre milioni e quattrocentomila euro. Parametrando la liquidazione a tale valore secondo il criterio del disputatum, i massimi nelle tre fasi — anche senza la maggiorazione per memoria illustrativa ex art. 4, comma 10-quater, d.m. n. 55/2014 — assommano a un totale superiore alla somma liquidata.

La Corte aggiunge che l’ultimo inciso dell’art. 5 impone di riguardare al valore effettivo della controversia quando manifestamente diverso da quello presunto. Nel caso di specie i motivi investivano l’intero thema decidendum dedotto nel merito. Non sussistono pertanto i presupposti della correzione invocata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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