Sgravio indebito: recupero solo con accertamento, non con reiscrizione a ruolo (Cass. civ. Sez. V n. 18762 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di somme oggetto di sgravio indebito, deve escludersi l’applicazione dell’art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dall’art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. in legge n. 156 del 2005. La norma richiama esclusivamente il rimborso e non lo sgravio, istituti eterogenei: l’uno è provvedimento in autotutela con effetto sull’obligatio, l’altro è mero atto con effetto sulla solutio. La diretta reiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, è dunque consentita solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato. La declaratoria di erroneità di uno sgravio deve seguire la via ordinaria dell’accertamento, perché occorre rimuovere un provvedimento di secondo grado.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF, IVA, diritti camerali e contributo SSN per gli anni 1993, 1995, 2000 e 2006, emessa a titolo di recupero per erroneo sgravio. Deducueva l’omessa notificazione degli atti prodromici e la violazione dell’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 per tardiva iscrizione a ruolo, non essendo la cartella stata notificata entro il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, a mente dell’art. 1, comma 5-bis, del d.l. n. 106/2005, come modificato dalla legge n. 156/2005.

La C.t.p. di Roma accoglieva parzialmente il ricorso per i tributi degli anni 1993, 1995 e 2000. La C.t.r. del Lazio, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, confermava l’integrale legittimità della cartella. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate non depositava controricorso, limitandosi a nota di costituzione, mentre l’agente della riscossione restava intimato.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente lamentava l’error in iudicando nella parte in cui la sentenza impugnata aveva escluso l’applicabilità degli artt. 42 e 43 del d.P.R. n. 602/1973 e aveva ritenuto legittima la reviviscenza dell’atto sgravato, senza alcuna formalità procedurale per l’atto di secondo grado.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento (Cass. n. 22570 del 2017, conforme Cass. n. 32292 del 2018, Cass. n. 677 del 2019, Cass. n. 22221 del 2019): l’art. 43 del d.P.R. n. 602/1973 consente all’ufficio di recuperare le «somme erroneamente rimborsate» mediante diretta iscrizione a ruolo entro termini decorrenti dall’esecuzione del rimborso, ma fa esclusivo riferimento al rimborso e non allo sgravio. I due istituti sono eterogenei, poiché il primo incide sull’obligatio e il secondo sulla solutio, sicché non è possibile estendere all’uno la disposizione dettata per l’altro.

Ne deriva che la diretta reiscrizione a ruolo, senza preventivo avviso di accertamento, è ammessa solo per il recupero del rimborso erroneamente effettuato. La declaratoria di erroneità dello sgravio, invece, deve passare dalla via ordinaria dell’accertamento, trattandosi di rimuovere un provvedimento di secondo grado.

La C.t.r. non si è uniformata a tali principi: dopo aver preso atto che il giudice di primo grado aveva rilevato l’assenza di atti e chiarimenti sullo sgravio, sul suo annullamento e sulla successiva iscrizione a ruolo, ha qualificato quegli atti come meramente interni, ritenendo che nulla dovesse essere comunicato al contribuente. Il motivo è pertanto fondato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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