Ripristino dell’impianto di riscaldamento centralizzato dismesso illegittimamente: il condomino conserva il diritto anche se ha nel frattempo un impianto autonomo (sent. 31678/2025)

Cassazione Civile, Sez. II, sentenza 5 giugno 2025 (dep. 4 dicembre 2025), n. 31678 (Pres. Falaschi, Rel. Amato) – R.G. 27951/2019

I fatti

Nel 1991 un condominio pugliese delibera la disattivazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato; la delibera viene annullata con sentenza passata in giudicato. Una condòmina agisce per ottenere il ripristino dell’impianto. Dopo un lungo iter processuale — con un primo giudizio di cassazione che ha stabilito il principio secondo cui il ripristino non configura abuso del diritto, essendo irrilevanti sia l’onerosità per gli altri condòmini (nel frattempo dotatisi di impianti autonomi) sia l’eventuale possibilità di ottenere un risarcimento alternativo — la Corte d’appello di Bari, quale giudice del rinvio, riconosce alla condòmina il diritto al ripristino.

Il ricorso del Condominio

Tre motivi: sopravvenuto difetto di interesse ad agire, essendo nel frattempo divenuto impossibile sia riattivare il vecchio impianto sia realizzarne uno nuovo conforme alla normativa vigente; violazione dell’art. 833 c.c., sostenendo che la condòmina si fosse ella stessa dotata di un impianto autonomo, con conseguente venir meno dell’utilità dell’azione; omesso esame per la mancata ammissione di una CTU volta a verificare tale circostanza.

La decisione

Tutti i motivi sono respinti. Sull’interesse ad agire, la Cassazione ribadisce che, quando l’attore chiede l’accertamento di un diritto e la condanna a un fare, la sopravvenuta impossibilità pratica di eseguire la prestazione non fa venir meno l’interesse ad agire né determina cessazione della materia del contendere: resta l’interesse a un accertamento che tuteli il diritto sostanziale, anche in vista di un futuro adempimento per equivalente o in forma specifica diversa.

Sul merito, la Corte esclude che risultasse provato che la condòmina si fosse dotata di un proprio impianto autonomo — anzi, dagli atti risultava il contrario, avendo essa rifiutato una proposta del Condominio di installarglielo. Sull’omesso esame, la Cassazione richiama il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio: il giudice è vincolato non solo al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, ma anche ai presupposti di fatto che quel principio presuppone come già accertati, sicché restava estranea al giudizio di rinvio ogni nuova indagine istruttoria su questioni già definite.

La sopravvenuta impossibilità pratica di eseguire la prestazione richiesta non fa venir meno l’interesse ad agire per l’accertamento del diritto, quando l’attore conservi un interesse concreto a una pronuncia che tuteli il diritto sostanziale leso, anche in vista di forme di adempimento alternative.

L’esito

Il ricorso è dichiarato inammissibile; il Condominio è condannato alle spese di lite.

Perché questa decisione conta, in pratica

Il diritto del condomino al ripristino di un servizio comune illegittimamente soppresso non si affievolisce con il tempo, né per l’onerosità delle opere necessarie, né per il fatto che altri condòmini si siano nel frattempo organizzati diversamente: unico limite reale è la prova che lo stesso condomino istante abbia perso interesse, essendosi autonomamente dotato di un servizio equivalente — prova che, in mancanza di elementi concreti in atti, non può essere presunta né dedotta tardivamente in sede di legittimità.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

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