Revoca della sospensione condizionale oltre il thema devoluto dal rinvio (Cass. pen. Sez. V n. 26760 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio il thema devoluto è delimitato dalla sentenza rescindente e non può essere ampliato dal giudice di rinvio. Il giudice dell’esecuzione che, in sede di rinvio, revochi la sospensione condizionale della pena con riguardo a una sentenza diversa da quella indicata nella pronuncia rescindente eccede la propria cognizione e adotta un provvedimento viziato. La violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. non integra di per sé abnormità del provvedimento, poiché l’errore resta interno allo schema processuale e va corretto con l’annullamento con rinvio. La carenza di abnormità non sana il vizio: essa incide solo sulla qualificazione del gravame, non sull’esito.
Il Fatto
Un condannato aveva beneficiato della sospensione condizionale della pena con più sentenze. Il pubblico ministero aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca del beneficio con riguardo alle pene inflitte con due specifiche pronunce, indicate nel certificato del casellario. La richiesta era stata rigettata con ordinanza del gennaio 2025.
Avverso quel rigetto il pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione. La Corte, con sentenza del 13 maggio 2025, aveva accolto l’impugnazione e disposto l’annullamento con rinvio, rilevando che il giudice dell’esecuzione aveva omesso di valutare gli ulteriori delitti commessi dal condannato. Il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del rinvio, ha invece revocato il beneficio con riguardo a una pena diversa, inflitta con altro provvedimento, che non aveva concesso la sospensione.
La Motivazione della Corte
Il pubblico ministero ricorrente ha dedotto l’abnormità del provvedimento e la violazione dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., perché la revoca era stata disposta in relazione a una pena non sospesa, mentre la richiesta originaria riguardava due distinte sentenze.
La Corte muove dalla nozione di provvedimento abnorme, ricostruita secondo le Sezioni Unite n. 25957 del 2009 e, più di recente, Sezioni Unite n. 20569 del 2018 e Sezioni Unite n. 10728 del 2021: è abnorme il provvedimento che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non poter essere inquadrato nello schema normativo processuale. Nel caso concreto tale carattere non ricorre, perché l’errore del giudice di rinvio resta interno al modello legale.
Il punto dirimente è però un altro. La sentenza rescindente aveva accolto l’impugnazione del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di revoca riferita alle sentenze riportate ai numeri 2 e 3 del casellario. Il thema devoluto al giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., era dunque proprio la revoca del beneficio in relazione a quelle pronunce.
Il Tribunale ha invece revocato la sospensione condizionale con riguardo alla pena irrogata con altra sentenza, pure indicata nel casellario, che peraltro non aveva concesso il beneficio. Così decidendo, il giudice del rinvio ha giudicato su una domanda diversa da quella che gli era stata trasmessa, eccedendo i limiti della propria cognizione.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, che dovrà pronunciarsi esclusivamente sulla richiesta di revoca relativa alle pene individuate nella sentenza rescindente. Né rileva che il ricorrente abbia qualificato il vizio in termini di abnormità: la corretta qualificazione giuridica del motivo non condiziona l’esito, poiché il provvedimento resta viziato per violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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