Riqualificazione personale giudiziario: natura programmatica dell’art. 21-quater (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20623 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, convertito con legge n. 132/2015, non ha portata immediatamente precettiva e non attribuisce al dipendente alcun diritto soggettivo all’inquadramento superiore. La disposizione si limita ad autorizzare l’Amministrazione a indire le procedure di contrattazione collettiva per il passaggio di profilo, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, disponendo che ogni effetto economico e giuridico decorre dalla completa definizione delle procedure selettive. Anche l’Accordo del 26 aprile 2017, recepito dal D.M. 9 novembre 2017, ha natura programmatica: rinvia a successivi provvedimenti attuativi e a procedure selettive, senza fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie. Ne consegue che la pretesa a una riqualificazione per via giudiziale, a prescindere dall’esercizio degli adempimenti riservati all’Amministrazione, è priva di titolo.

Il Fatto

Un dipendente del Ministero della Giustizia, inquadrato nella II Area funzionale, ha chiesto al giudice del lavoro l’accertamento del diritto all’inquadramento nella III Area, profilo di funzionario Unep, a decorrere dal 01.01.2009 o in subordine dal 01.07.2019, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale per omesso inquadramento e perdita di chance.

Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’Appello, in riforma parziale, ha accertato il diritto all’inquadramento nella III Area a decorrere dal 01.07.2019 e ha condannato l’Amministrazione a corrispondere il trattamento economico con gli arretrati. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015 e dell’Accordo del 2017.

La Motivazione della Corte

La questione centrale riguarda la natura della disciplina sulla riqualificazione del personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria. Secondo il Ministero, la Corte d’Appello ha erroneamente qualificato l’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015 come disposizione di portata immediatamente precettiva, anziché meramente programmatica.

La Corte accoglie il motivo e richiama il proprio orientamento, espresso in Cass. 14/06/2023, n. 16999, al quale intende dare continuità. La norma autorizza l’Amministrazione, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva per il passaggio dei dipendenti in possesso dei requisiti di legge dai profili di cancelliere e ufficiale giudiziario ai profili di funzionario giudiziario e di funzionario Unep. Si tratta, osserva la Corte, di una disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, limitandosi ad autorizzare un’attività della pubblica amministrazione nei limiti delle risorse disponibili.

Assume rilievo decisivo il disposto secondo cui ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive. La decorrenza degli effetti è dunque subordinata al completamento del procedimento, e non può essere anticipata in via giudiziale.

Nemmeno l’Accordo del 26 aprile 2017 consente conclusioni diverse. L’art. 5 dell’accordo precisa che l’attuazione delle pattuizioni avverrà con l’emanazione di apposito decreto ministeriale, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa, con il consenso del dipendente e con procedure selettive individuate da un successivo atto dell’Amministrazione. Il rinvio a provvedimenti attuativi e a procedure selettive esclude la perentorietà del termine e la natura precettiva della disciplina.

La Corte qualifica l’accordo come atto di natura programmatica, che non può fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie né la pretesa a una riqualificazione affermata per via giudiziale, a prescindere dagli adempimenti riservati all’Amministrazione. Accolto il ricorso, la sentenza è cassata e la controversia decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con rigetto della domanda originaria. Le spese dell’intero processo sono compensate in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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