Estratto di ruolo e interesse ad agire: no al giudicato implicito (Cass. civ. Sez. V n. 20624 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, si applica ai processi pendenti e seleziona i casi in cui l’invalida notificazione della cartella integra di per sé l’interesse ad agire, che deve essere allegato e dimostrato. La sentenza che abbia deciso il merito senza statuire espressamente sull’interesse ad agire non forma giudicato implicito su tale condizione dell’azione, con la conseguenza che la sua originaria carenza è rilevabile d’ufficio anche in cassazione e comporta l’inammissibilità della domanda introduttiva.
Il Fatto
Il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento, conosciuta attraverso l’estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, deducendo la nullità della notifica. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso, ritenendo valida la notificazione presso il domicilio fiscale; la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la decisione in appello.
Avverso la sentenza di secondo grado il contribuente propone ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione delle norme in tema di notificazione degli atti tributari. L’agente della riscossione resiste con controricorso. Il ricorrente eccepisce inoltre la formazione di un giudicato interno sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, che sarebbe derivato dalla mancata proposizione dell’appello incidentale avverso la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto un profilo preliminare. Il ricorso indica erroneamente, in epigrafe e nelle conclusioni, gli estremi della sentenza impugnata, ma tale refuso non ne determina l’inammissibilità: l’art. 366, n. 2, cod. proc. civ. va letto nel senso che la sanzione opera solo quando l’indicazione manchi del tutto o sia così incerta da rendere impossibile l’individuazione del provvedimento gravato. Nella specie il contesto del ricorso, le difese dell’amministrazione e l’istanza di decisione rendono univoca l’identificazione della decisione di appello.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 110/2024, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio riconducibile a una delle fattispecie tipizzate dalla norma.
Su tale base la Corte richiama le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che hanno affermato come la disposizione si applichi ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e come l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, possa assumere una diversa configurazione anche per effetto di norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Nei processi pendenti lo specifico interesse deve essere dimostrato nel merito mediante la rimessione in termini, nel grado di legittimità con il deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione.
Nel caso di specie nessuno degli elementi specificativi dell’interesse ad agire risulta dagli atti, né il ricorrente ha allegato alcunché sul punto. La Corte esclude poi che possa opporsi un giudicato implicito: il giudicato interno preclude la rilevabilità d’ufficio delle questioni solo se esplicito, mentre non si forma quando la questione pregiudiziale o preliminare sia rimasta la mera premessa logica della statuizione di merito, senza essere stata oggetto di discussione in contraddittorio.
A tal fine la Corte richiama le Sezioni Unite n. 7925 del 2019, in tema di legittimazione ad agire, e ne estende il principio all’art. 100 cod. proc. civ., escludendo la configurabilità del giudicato implicito sull’interesse ad agire. Il precedente invocato dal ricorrente è dichiarato pienamente confermativo, poiché in quella vicenda la pronuncia sull’ammissibilità era stata esplicita. Nella sentenza di primo grado, invece, non compare alcuna statuizione sull’interesse ad agire. La Corte cassa pertanto senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per l’originaria carenza d’interesse, con condanna alle spese e agli importi ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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