Risarcimento escluso se l’annullamento impone alla p.a. di rideterminarsi (Cons. Stato n. 10324 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il risarcimento del danno: occorre la verifica di tutti i requisiti dell’illecito e, per gli interessi legittimi pretensivi, la dimostrazione, con giudizio prognostico di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’illegittimità. Il risarcimento è escluso quando l’annullamento sia determinato da un’illegittimità da cui non deriva l’accertamento della fondatezza della pretesa del privato, ma solo un vincolo per l’amministrazione a rideterminarsi, senza esaurimento della discrezionalità. La perdita di chance è risarcibile solo se la concreta e non meramente ipotetica probabilità dell’esito favorevole sia provata, anche in via presuntiva; non possono risarcirsi mere possibilità di successo statisticamente non significative.

Il Fatto

L’appellante ha partecipato alla procedura selettiva indetta dal Ministero dell’istruzione con avviso prot. n. 3423 del 13 dicembre 2016 per il conferimento di due incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. Non risultato vincitore, ha impugnato gli atti con ricorso straordinario al Capo dello Stato, accolto con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, che ha annullato gli atti della procedura — salvo quello di indizione — per la palese illogicità e sproporzione dei punteggi attribuiti agli indicatori della griglia valutativa, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

All’esito, l’odierno appellante ha chiesto al TAR Lazio l’accertamento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, da perdita di chance, curriculare e non patrimoniale. Il TAR ha respinto la domanda per difetto di prova del danno e del nesso di causalità. Proposto appello, il Consiglio di Stato conferma il rigetto con diversa motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata secondo cui il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento, ma richiede la verifica di condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso, e la dimostrazione — con accertamento di certezza o di probabilità vicina alla certezza — della spettanza del bene della vita. Nell’azione risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo: la vicinanza della prova fa riespandere l’onere probatorio ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. sul ricorrente, a carico del quale gravano gli elementi costitutivi della fattispecie aquiliana ex art. 2043 c.c.

Nel merito, la tesi dell’appellante — secondo cui con punteggi corretti si sarebbe classificato primo — è sfornita di prova. Alla procedura hanno partecipato 74 candidati valutati; egli non è stato escluso ma valutato con punteggi inferiori su più indicatori, e il divario con le vincitrici (47 contro 75) rende altamente improbabile il superamento. Quanto alla perdita di chance, difetta la prova di una concreta probabilità di vittoria, richiamando la Cassazione l’esigenza di un nesso causale in termini prossimi alla certezza.

Il passaggio decisivo è la qualificazione dell’annullamento: esso deriva da un’illegittimità che non ha accertato la fondatezza della pretesa, ma ha imposto all’amministrazione un vincolo a rideterminarsi senza esaurimento della discrezionalità, ipotesi in cui, secondo l’Ad. plen. n. 7/2021, il risarcimento va escluso. Irrilevante è che la rideterminazione non fosse più possibile per decorso del tempo: ciò che preclude il ristoro è la mancanza di prova della probabilità dell’evento favorevole. L’appello è respinto, con conferma della sentenza per diversa motivazione e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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