Decadenza dal potere disciplinare per superamento del termine di 180 giorni (TAR Campania n. 2252 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento disciplinare nei confronti dei professori universitari, il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, previsto dall’art. 10, comma 5, legge n. 240/2010 e riprodotto dall’art. 5, comma 5, del regolamento di disciplina, ha natura perentoria e la sua violazione determina la decadenza dell’Università dall’esercizio del potere disciplinare. La sospensione del procedimento per pendenza di un procedimento penale è legittima solo se le infrazioni contestate presentano profili di rilevanza penale e se sussistono ragioni di particolare complessità dell’accertamento; essa non è idonea a sospendere il termine perentorio quando difettano la connessione tra i fatti contestati e quelli oggetto di indagine e la specificazione dei fatti penalmente rilevanti. I termini per l’avvio del procedimento e per l’emissione del parere del collegio di disciplina hanno invece natura ordinatoria.
Il Fatto
Un docente universitario è destinatario di un procedimento disciplinare avviato dal Rettore con atto di contestazione degli addebiti, relativi a comportamenti inappropriati tenuti nei confronti di medici specializzandi. Il procedimento viene dapprima sospeso in considerazione della pendenza di un procedimento penale e poi ripreso, concludendosi con l’applicazione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un anno.
Il docente impugna dapprima l’atto di contestazione e il decreto di sospensione, riassumendo davanti al giudice amministrativo un ricorso proposto al giudice del lavoro e dichiarato carente di giurisdizione. Impugna poi, con ricorso separato, il decreto di applicazione della sanzione, chiedendone l’annullamento e, in subordine, la rimodulazione.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, il Tribunale affronta anzitutto il profilo della translatio iudicii. L’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. salva gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione, ma lascia ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute. L’atto di contestazione, proposto davanti al giudice del lavoro oltre il termine di 60 giorni, è dunque irricevibile per tardività; non è ravvisabile l’errore scusabile, poiché la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico è palesemente desumibile dall’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm. L’impugnazione del decreto di sospensione è invece tempestiva, ma improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il procedimento ormai concluso.
Passando al ricorso avverso la sanzione, il Tribunale esclude il vizio della fase preliminare: l’istruttoria del Rettore risulta espletata e l’interessato è stato ascoltato dal collegio di disciplina. Il termine di 30 giorni per il parere del collegio non è perentorio e può essere sospeso per esigenze istruttorie, come avvenuto nella specie.
Il nucleo della decisione riguarda la sospensione del procedimento disposta in pendenza del giudizio penale. L’art. 9 del regolamento la consente solo qualora l’istruttoria non abbia prodotto elementi sufficienti o in casi di particolare complessità, sempre che le infrazioni presentino profili di rilevanza penale. Nel caso concreto manca la connessione tra i fatti contestati e quelli oggetto di indagine, non essendo stati specificati quali addebiti assumessero rilievo penale, e difettano ragioni di particolare complessità. La sospensione è pertanto illegittima e inidonea a sospendere il termine perentorio.
Il Tribunale richiama il principio per cui i termini di avvio del procedimento e di emissione del parere hanno natura ordinatoria, mentre quello di 180 giorni per la conclusione è perentorio. Avviato il procedimento con contestazione notificata il 24 giugno 2024 e computata la sospensione di 60 giorni per attività istruttoria, il termine è scaduto il 19 febbraio 2025, prima dell’adozione della sanzione. L’Università è dunque decaduta dal potere disciplinare, limitatamente ai fatti contestati. Il ricorso è accolto, con annullamento della sanzione e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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