Risarcimento danni ed esclusione non impugnata: inammissibile la pretesa risarcitoria dopo il giudicato (TAR Puglia n. 481 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento e per mancata esecuzione dell’aggiudicazione è infondata quando l’esclusione dalla gara, adottata in esecuzione del giudicato di annullamento, non è stata impugnata dall’operatore economico e i suoi effetti si sono consolidati. La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione è esclusa quando il protrarsi della procedura è dovuto a una doverosa attività di supplemento istruttorio svolta in ottemperanza a un provvedimento giurisdizionale, il cui esito elide l’affidamento incolpevole e l’affidabilità soggettiva del privato. L’atto di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, anche se denominato “revoca”, non importa alcun indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente era risultata aggiudicataria di una procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, indetta dall’ASL di Barletta-Andria-Trani per la fornitura di materiale di consumo rigenerato. L’Amministrazione annullava in autotutela l’aggiudicazione con delibera n. 667/2020, ma il TAR, con sentenza n. 54/2021, dichiarava illegittimo il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza della riedizione del potere.

In esecuzione del giudicato, l’ASL avviava la rinnovata verifica, all’esito della quale adottava la delibera n. 1026/2021, disponendo la revoca dell’aggiudicazione e l’esclusione dell’operatore per carenza di un requisito essenziale ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. La società, senza impugnare tale ultimo provvedimento, proponeva autonoma domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale e precontrattuale, chiedendo il risarcimento dei danni per equivalente e l’indennizzo da revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’assenza dell’elemento materiale della responsabilità, poiché l’azione risarcitoria si collocava all’esito di una procedura in cui la ricorrente era stata esclusa per la carenza di un requisito essenziale, con provvedimento non impugnato e i cui effetti si erano consolidati. La mancata contestazione della delibera espulsiva impediva di configurare la spettanza dell’aggiudicazione quale bene della vita risarcibile sotto forma di mancato utile.

Quanto alla responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., il Tribunale ha escluso la violazione dei canoni di correttezza e buona fede, riconducendo il protrarsi della procedura alla doverosa attività di supplemento istruttorio disposta dal giudice. L’esito di tale attività, accertato e non contestato, elideva la cd. affidabilità soggettiva dell’operatore, requisito essenziale per la configurabilità dell’affidamento incolpevole, richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5/2018.

In ogni caso, il Collegio ha richiamato l’art. 30, comma 3, c.p.a., evidenziando che il risarcimento va escluso per i danni che si sarebbero potuti evitare con l’ordinaria diligenza, anche attraverso gli strumenti di tutela previsti. La ricorrente non aveva fornito elementi idonei a minare il rinnovato esercizio del potere amministrativo.

Da ultimo, la domanda di indennizzo è stata respinta qualificando la delibera n. 1026/2021, al di là del nomen iuris, come un atto di annullamento d’ufficio, che non importa alcuna forma di ristoro indennitario ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La domanda è stata quindi respinta, con condanna alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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