L’autocertificazione di esenzione dai titoli abilitativi non è veritiera se sussistono vincoli paesaggistici (TAR Puglia n. 480 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi pubblici agricoli, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 circa l’assenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici o urbanistici sull’area interessata dall’investimento, deve essere veritiera e sottoponibile a controllo. Ove l’Amministrazione accerti, anche attraverso la consultazione del sistema informativo territoriale e il parere dell’ufficio competente, la sussistenza di detti vincoli, la dichiarazione è non veritiera e legittima l’applicazione della decadenza prevista dall’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, oltre al diniego di ammissione a contributo delle spese. L’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica per gli interventi inerenti l’attività agro-silvo-pastorale prevista dall’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 (punto A.14) non si applica alla messa a dimora di barbatelle, trattandosi di impianto e non di sostituzione con esemplari adulti.
Il Fatto
La società ricorrente, ammessa a finanziamento per la realizzazione di un vigneto, presentava domanda di pagamento dell’acconto, dichiarando l’assenza di vincoli e l’inutilità di titoli abilitativi. L’Amministrazione regionale, tuttavia, riscontrava la presenza di vincoli paesaggistici e idrogeologici sulle particelle interessate e, dopo la richiesta di integrazione documentale e il preavviso di rigetto, decurtava le spese per l’impianto del vigneto.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che il punto nodale non è la modalità di dimostrazione dell’esenzione, ma la sussistenza dei vincoli che rende non veritiera la dichiarazione resa dal beneficiario. Il Collegio evidenzia che l’Ufficio Unico del Paesaggio ha confermato la presenza del vincolo idrogeologico e la necessità di un accertamento di compatibilità paesaggistica, smentendo l’assunto della ricorrente.
Il Tribunale respinge la tesi della preclusione di controlli, richiamando l’art. 71 D.P.R. n. 445/2000 che consente verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, e qualifica la condotta come strumentale a sottrarsi ai doverosi controlli. Quanto all’invocata natura di attività edilizia libera, esclude l’applicabilità dell’esenzione di cui al punto A.14 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017, poiché la messa a dimora di barbatelle non è equiparabile alla sostituzione di alberi con esemplari adulti.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti avverso la decisione del ricorso gerarchico, in virtù della prevalenza del ricorso giurisdizionale, e lo dichiara improcedibile per il carattere vincolato dell’esito istruttorio, rigettando nel merito le doglianze sulla violazione del contraddittorio. Il Collegio conferma infine che gli approfondimenti istruttori e l’acquisizione di nuovi elementi in sede di ricorso gerarchico sono consentiti dall’art. 4 L. n. 1199/1971.
Nota della Redazione
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