Decreto ingiuntivo non opposto e ottemperanza della P.A. (TAR Sicilia n. 1073 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ., costituisce titolo azionabile nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’azione è ammissibile quando il titolo sia divenuto definitivamente esecutivo e sia stato notificato nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo né provi l’avvenuto pagamento non può sottrarsi all’obbligo di esecuzione, gravando su di essa l’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.. In sede di ottemperanza sono dovute le sole spese accessorie funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e agli atti accessori; non sono dovute le spese di precetto né quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Per il caso di persistente inottemperanza va nominato il commissario ad acta, con riserva di liquidazione del compenso a carico dell’Ente inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un credito liquidato in un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, ha agito in ottemperanza contro l’Assessorato regionale per ottenere l’esecuzione del titolo. Il decreto ingiuntivo era stato notificato all’Amministrazione e non opposto; con provvedimento del 9 giugno 2023 il Giudice di Pace lo aveva dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ.. Il titolo, unitamente al decreto di esecutorietà, era stato rinotificato all’Amministrazione nel luglio 2023.
Decorsi i centoventi giorni previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza alcun pagamento, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di pagamento, il riconoscimento delle spese accessorie e la nomina di un commissario. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare l’avvenuta estinzione dell’obbligo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dell’azione. Richiamando il Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 327 del 2021, il Tribunale ribadisce che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, a condizione che siano stati dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.. Nel caso concreto il requisito è soddisfatto, essendo stato depositato sia il decreto ingiuntivo sia il provvedimento di esecutorietà.
Il Tribunale esamina poi i presupposti processuali: ritiene rispettato il termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e richiama la disciplina sul deposito del ricorso. Verifica inoltre il rispetto della notifica dilatoria: il titolo, con il decreto di esecutorietà, risulta notificato all’indirizzo PEC dell’Amministrazione nel luglio 2023, con conseguente decorso dei centoventi giorni previsti dalla normativa richiamata.
Nel merito, l’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha messo in discussione l’idoneità e non ha comprovato il pagamento. In applicazione del principio sull’onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., il Collegio afferma la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto ingiuntivo e ordina il pagamento nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Quanto alle spese successive al titolo, il Tribunale opera una distinzione netta. Sono riconosciute le spese funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e agli atti accessori, che trovano causa nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono invece dovute le spese di precetto, disciplinate dagli artt. 474 e ss. cod. proc. civ., né quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, richiamando sul punto il TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 1031 del 2024: il creditore della P.A. è libero di scegliere tra esecuzione civile e ottemperanza, ma una volta optato per la seconda via non può traslare sull’Amministrazione i costi della prima.
Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina commissario ad acta il segretario generale del Comune di Monreale, con termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Ente. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica da depositare, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con segnalazione del conseguente danno all’erario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Nota della Redazione
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