Termini perentori della VIA e tutela avverso il silenzio: ordine di provvedere al MASE e al MIC (TAR Puglia n. 483 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, tutti i termini sono perentori. L’eventuale carico di lavoro degli uffici ovvero l’esistenza di “criteri di priorità” nella trattazione delle istanze non possono essere addotti come motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento, potendo assumere rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale del funzionario. La presentazione di un’istanza di VIA per un progetto strategico PNIEC, una volta decorsi i termini di cui all’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 senza la conclusione del procedimento, configura un’inerzia censurabile, sindacabile ai sensi degli artt. 2 e 10-bis della l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, presentava al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) istanza per il rilascio del provvedimento di VIA. Il procedimento, avviato nell’ottobre del 2022, era definito da plurime interlocuzioni: la pubblicazione di due avvisi al pubblico, conclusi rispettivamente nel maggio 2023 e nel maggio 2024, e l’integrazione documentale da parte della società. A fronte del decorso dei termini procedimentali senza l’adozione del provvedimento finale, la società agiva avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che, ai sensi dell’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori. La disciplina ambientale, come chiarito dall’art. 3-bis del medesimo decreto, può essere derogata solo da successive leggi espresse che garantiscano comunque il rispetto del diritto europeo e degli obblighi internazionali. La Sezione esclude che l’eventuale adozione di “criteri di priorità” nella gestione dei progetti possa giustificare il superamento dei termini, richiamando il principio per cui le disfunzioni organizzative interne non rilevano quali cause di giustificazione del ritardo, ma solo ai fini della responsabilità personale del dipendente.
La scansione temporale applicabile al caso, in quanto procedimento afferente a progetto PNIEC, è quella delineata dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006: la Commissione tecnica PNRR-PNIEC doveva esprimersi entro termini definiti dalla conclusione della fase di consultazione, e nei successivi giorni il direttore generale del MASE avrebbe dovuto adottare il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministero della cultura. Tali termini risultano ormai ampiamente decorsi.
Accertato che, alla data della decisione, era intervenuta unicamente l’espressione della Commissione tecnica, senza che al parere positivo avesse fatto seguito la definizione della procedura, il Collegio qualifica la condotta dell’Amministrazione come inerzia censurabile. Il ricorso è accolto, con conseguente ordine di provvedere: il Ministero della cultura dovrà esprimersi sul concerto entro un termine, e il MASE dovrà concludere il procedimento nei successivi giorni. La nomina del commissario ad acta è rimessa all’istanza di parte in caso di perdurante inadempimento.
Nota della Redazione
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