Discrezionalità pianificatoria e aspettative edificatorie non tutelate (TAR Campania n. 2282 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede di legittimità solo per arbitrarietà, irragionevolezza manifesta o travisamento dei fatti. La generica aspettativa alla conservazione di una destinazione edificatoria impressa dal previgente strumento urbanistico è sfornita di tutela, non essendo configurabile alcun diritto alla reformatio in peius delle destinazioni d’uso. In presenza di un’istanza di permesso di costruire rimasta inevasa e di una sospensione ex art. 10 l.r. Campania n. 16/2004 determinata dall’adozione del nuovo piano, il privato non può sindacare il PUC per mancata considerazione della propria situazione specifica, in assenza di titolo edilizio rilasciato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’attività artigianale di lavorazione del ferro, aveva presentato al Comune una richiesta di permesso di costruire per un locale ad uso artigianale su un’area classificata dal previgente PRG in zona H – sviluppo artigianale, sottoposta a vincolo ambientale. La richiesta non era stata evasa; la competente Soprintendenza aveva rilasciato parere favorevole con prescrizioni minime, mentre la diffida e l’istanza di nomina di un commissario ad acta erano rimaste prive di esito, pur essendo stato nominato il commissario con poteri sostitutivi.
Con l’approvazione del PUC – componente strutturale, l’area di proprietà del ricorrente è stata destinata ad ATO “Città diffusa”, con esclusione, in sede di successivi POC, delle destinazioni artigianali. Il ricorrente ha quindi impugnato gli atti di approvazione del piano dinanzi al TAR, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittimità del cambio di destinazione, il mancato recepimento delle prescrizioni della Città Metropolitana e l’illegittimità del parere di coerenza, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività, osservando che il termine per l’impugnazione degli atti generali decorre dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale, avvenuta il 16 ottobre 2023: il ricorso, notificato il 5 dicembre 2023, è dunque tempestivo.
Nel merito, il TAR ha richiamato la consolidata giurisprudenza amministrativa sulla discrezionalità delle scelte di pianificazione, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 5719 del 2025, n. 2534 del 2024, n. 7331 del 2024, n. 6427 del 2024, n. 7441 del 2025 e TAR Campania n. 5833 del 2024. Il sindacato giurisdizionale resta di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi profili di illogicità, restando estraneo l’apprezzamento di merito.
Il Collegio ha quindi escluso che la generica aspettativa alla conservazione della destinazione edificatoria possa condizionare il nuovo piano, non essendo tutelata la reformatio in peius delle destinazioni d’uso. Sul punto decisivo è risultato l’art. 10 l.r. Campania n. 16/2004, che sospende l’abilitazione agli interventi edilizi in contrasto con la disciplina del piano in corso di approvazione: nessun titolo era stato rilasciato e l’Amministrazione era legittimata a mutare la destinazione dell’area.
Quanto al terzo motivo, il TAR ha rilevato che l’iter procedimentale è stato correttamente seguito, con l’acquisizione del parere di coerenza della Città Metropolitana, dei pareri della Soprintendenza, del Genio Civile, dell’Autorità di Bacino e dell’ASL, e con il recepimento delle relative prescrizioni. Il ricorrente non ha provato che l’eventuale annullamento del piano avrebbe ampliato le zone a destinazione residenziale, potendo il dimensionamento abitativo avere anche contenuto opposto alle sue aspettative.
Il quarto motivo è stato respinto perché fondato sull’art. 24 l.r. Campania n. 16/2004, abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. f), l.r. Campania n. 1/2011: nel vigente quadro normativo l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici comunali spettano esclusivamente al Comune, mentre la Città Metropolitana è titolare della sola competenza a dichiarare la coerenza dei PUC alle strategie sovracomunali. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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