Ottemperanza e cessazione materia del contendere in caso di pagamento sopravvenuto (TAR Emilia-Romagna n. 1223 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione dimostri, con documentazione depositata dopo la proposizione del ricorso, di aver provveduto al pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario a titolo di spese di lite, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., trattandosi di ricorso volto esclusivamente all’esecuzione di un’obbligazione pecuniaria. La domanda di ottemperanza relativa al titolo esecutivo non ancora integralmente eseguito resta, invece, fondata e va accolta, con ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto. L’ordine deve essere accompagnato dalla nomina di un commissario ad acta, fin da ora individuato, che provveda in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inadempienza. È respinta la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma quarto, cod. proc. amm. quando la sentenza ottemperanda abbia già previsto la corresponsione di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, la cui misura è ritenuta equa e satisfattiva.
Il Fatto
Con ricorso iscritto al n. 1824 del 2025, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena n. 837/2024, depositata il 14 novembre 2024, con la quale era stata disposta la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali. Con separato ricorso iscritto al n. 563 del 2026, il difensore ha agito per il pagamento delle spese liquidate dal giudice ordinario con la medesima sentenza e con la sentenza n. 933/2024, per un importo complessivo indicato in € 3.186,18.
I provvedimenti del giudice ordinario risultavano passati in giudicato, come da certificazioni prodotte in atti, e notificati al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio. In data 12 giugno 2026, l’Amministrazione ha depositato documentazione comprovante l’avvenuto pagamento delle spese di lite oggetto del ricorso n. 563 del 2026, ancorché successivo alla sua proposizione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disposto, in via preliminare, la riunione dei ricorsi per evidente connessione oggettiva, attesa la riferibilità delle domande anche alla medesima sentenza n. 837/2024. Con riferimento al ricorso n. 563 del 2026, avente ad oggetto esclusivamente il pagamento delle spese legali, il Collegio ha preso atto della documentazione prodotta dall’Amministrazione in data 12 giugno 2026 e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in ragione della sopravvenuta esecuzione dell’obbligazione pecuniaria.
Nel merito, il ricorso n. 1824 del 2025 è stato ritenuto fondato. La perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva, passata in giudicato, comporta l’accoglimento della domanda di ottemperanza e l’ordine all’Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni stesse, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Il Collegio ha, invece, respinto la richiesta di applicazione di una penalità di mora, rilevando che la sentenza del giudice ordinario aveva già previsto la corresponsione degli interessi o della rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. Tale previsione è stata ritenuta equa e satisfattiva anche ai fini dell’art. 114, comma quarto, cod. proc. amm.
L’ordine di esecuzione è stato rivolto al Ministero e al dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del dirigente dell’USR per l’Emilia-Romagna, o funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Le spese di lite, liquidate in € 800 oltre accessori e contributo unificato, sono poste a carico del Ministero e distratte a favore dei difensori, tenuto conto del carattere seriale della controversia e della limitata attività difensiva.
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Nota della Redazione
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