Illegittima la pretesa risarcitoria per il mancato adeguamento della borsa di studio dei medici di medicina generale (Cass. civ. Sez. 3 n. 23211 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dello Stato per attività di produzione normativa è configurabile solo in caso di violazione di precetti di ordine sovranazionale. In assenza di una norma dell’Unione Europea che determini la misura della remunerazione degli iscritti ai corsi di formazione in medicina generale, gli Stati membri conservano la facoltà di graduare i trattamenti economici secondo scelte discrezionali. Ne consegue che la disparità rispetto agli iscritti alle scuole di specializzazione non integra un inadempimento comunitario, ma una scelta politica non sindacabile in sede giurisdizionale. Il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente l’atto d’appello non è di per sé inammissibile, dovendo il giudice preferire l’interpretazione che conduca a una decisione piena sul merito.

Il Fatto

Un gruppo di medici laureati, iscritti tra il 1995 e il 2000 al corso post lauream di formazione in medicina generale, convenne in giudizio lo Stato italiano, deducendo di aver percepito, durante la frequenza, una borsa di studio di importo inferiore a quella accordata agli iscritti alle scuole di specializzazione. I ricorrenti chiesero il risarcimento del danno, quantificato in una somma per ciascun anno di corso, sostenendo che la disparità di trattamento fosse discriminatoria e contraria agli obblighi comunitari.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione. La sentenza è stata impugnata per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con riferimento al primo motivo, la Corte ha escluso che sussista un “diritto immaginario” al risarcimento. Ha precisato che una responsabilità dello Stato per l’attività di produzione normativa è concepibile solo quando essa abbia violato precetti di ordine sovranazionale. Nel caso di specie, nessuna norma dell’Unione Europea stabilisce l’importo della remunerazione per i medici in formazione, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, la quale ha escluso che l’obbligo di “adeguata remunerazione” consenta di desumere dal diritto comunitario la misura del trattamento.

La Corte ha poi escluso l’esistenza di un principio di parità di trattamento tra le due categorie di medici. L’ordinamento comunitario lascia agli Stati membri la facoltà di determinare la remunerazione, con la conseguenza che, in assenza di vincoli, la scelta di trattamenti differenziati rientra nella discrezionalità del legislatore.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la pretesa risarcitoria si fondava su una scelta di politica legislativa — il mancato adeguamento della borsa di studio — non imposta dall’ordinamento sovranazionale né costituzionalmente necessitata. Una tale condotta esula dal novero dei fatti illeciti. Ha ricordato, infine, che i principi erano già stati affermati in una identica fattispecie, cui ha rinviato ai sensi dell’art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso — pur non ravvisando i presupposti per una declaratoria di inammissibilità nella trascrizione pedissequa dell’atto d’appello — e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato disposto sulle spese, attesa la costituzione formale delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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