Responsabilità precontrattuale della P.A. come contatto sociale e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. 1 n. 18288 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità precontrattuale della Pubblica amministrazione è qualificata come responsabilità da contatto sociale qualificato, assimilabile alla responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non di quello quinquennale proprio della responsabilità extracontrattuale. Il contatto sociale qualificato si costituisce con l’avvio della sequenza procedimentale delibera – scelta del contraente – aggiudicazione, anche quando non segua la stipula del contratto, poiché il privato ripone affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa. È inammissibile il motivo misto che sovrapponga censure in fatto e in diritto senza consentirne l’esame separato, e la censura di omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è preclusa in presenza di doppia conforme fondata sul medesimo iter logico-argomentativo.
Il Fatto
La società, già aggiudicataria provvisoria di una procedura di vendita immobiliare indetta dalla Provincia per l’acquisto della nuova sede, aveva agito in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte e, in subordine, il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale. La Provincia non aveva stipulato il rogito e aveva successivamente acquistato da altro operatore.
Il Tribunale aveva escluso il perfezionamento del contratto per mancanza della forma scritta e dichiarato prescritta la domanda di responsabilità precontrattuale per decorso del termine quinquennale. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, qualificando la responsabilità precontrattuale come extracontrattuale e ritenendo il termine quinquennale decorrente dall’interruzione delle trattative. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. Ha rilevato che il c.d. motivo misto, che riconduce il vizio della sentenza impugnata a più parametri ex art. 360 c.p.c., è ammissibile solo se la formulazione della censura consente di isolare le doglianze per l’esame separato, mentre nella specie la ricorrente aveva sovrapposto censure in fatto e in diritto. Ha inoltre escluso la censura di omesso esame di fatti decisivi, trattandosi di doppia conforme: entrambi i giudici di merito avevano escluso la conclusione del contratto per difetto della forma scritta ad substantiam, fondando le decisioni sul medesimo iter logico-argomentativo, senza che rilevasse l’aggiunta di argomenti ulteriori da parte del giudice d’appello.
La Corte ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la responsabilità precontrattuale della P.A. è ormai pacificamente qualificata come responsabilità da contatto sociale qualificato. Il contatto sociale si costituisce con l’avvio della sequenza procedimentale delibera – scelta del contraente – aggiudicazione, indipendentemente dalla successiva stipula del contratto, poiché il privato ripone affidamento nella correttezza dell’azione amministrativa. Non è quindi condivisibile l’affermazione della Corte territoriale che aveva escluso il contatto sociale proprio perché la stipula non aveva avuto luogo.
Ne consegue che la fattispecie è inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, con applicazione della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non del termine quinquennale dell’art. 2947 c.c. erroneamente applicato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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