Revocazione ordinaria esclusa se il giudizio di diritto è sindacabile (Cass. civ. Sez. V n. 24322 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato per ottenere dalla Corte di legittimità una rivalutazione del giudizio già espresso dalla sentenza impugnata. L’errore di fatto revocatorio, quale previsto dall’art. 395 cod. proc. civ., presuppone un errore percettivo su un fatto materiale, non una diversa qualificazione giuridica degli stessi elementi già valutati. La circostanza che il giudice del merito abbia escluso i presupposti dell’esenzione ICI muovendo da un giudizio di diritto non integra un errore di fatto, ma un motivo di censura in sede di legittimità ordinaria, ormai preclusa. Il giudizio sull’incidenza dei contributi pubblici rispetto ai ricavi da rette costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede revocatoria.

Il Fatto

La contribuente, ente ecclesiastico, aveva proposto ricorso per cassazione avverso una pronuncia sfavorevole in materia di ICI. Con l’ordinanza n. 9942/2023 la Corte aveva rigettato quel ricorso, negando l’esenzione in ragione del carattere commerciale dell’attività svolta.

Avverso tale ordinanza la contribuente propone ricorso per revocazione, deducendo un unico motivo: la Corte avrebbe escluso l’esenzione affermando che non era stata dedotta l’esclusività o la prevalenza dei finanziamenti pubblici, quando invece tali contributi erano stati indicati negli atti di causa. Resiste il Comune, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il rimedio revocatorio, secondo il consolidato percorso argomentativo qui richiamato, non è funzionale a provocare un nuovo esame del giudizio di diritto contenuto nella sentenza impugnata: esso presuppone un errore di fatto revocatorio, ossia una svista percettiva su un elemento materiale della controversia, non una contestazione della qualificazione giuridica dei fatti.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata non contiene alcun errore di fatto. Essa rileva che la disciplina degli aiuti di Stato non esclude l’imponibilità quando i corsi non siano impartiti nell’ambito di un sistema di insegnamento pubblico finanziato interamente o prevalentemente con fondi pubblici. Si tratta di un giudizio di diritto, per definizione non sindacabile in sede revocatoria.

La Corte sottolinea inoltre la non decisività dell’argomentazione della ricorrente. Dallo stesso ricorso emerge che i finanziamenti pubblici non coprivano interamente né prevalentemente i costi: sono indicati nella misura del 46,53 per cento per il 2011 e del 54,17 per cento per il 2010. I costi residui erano coperti da rette non simboliche, elemento che il giudice di merito ha posto a fondamento del carattere commerciale dell’attività.

La sentenza impugnata non ha mai affermato l’assenza di erogazioni pubbliche, bensì la mancata deduzione della loro esclusività o prevalenza. Il decisum si fonda dunque sull’insussistenza dei presupposti dell’esenzione, accertata senza errori di fatto revocatori. La soccombenza regola le spese, liquidate in favore del controricorrente, con condanna all’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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