Risarcimento da foglio di via annullato: prescrizione e colpa dell’amministrazione (Cons. Stato n. 10291 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
All’azione risarcitoria per illegittimo esercizio della funzione amministrativa, proposta in via autonoma dopo l’annullamento dell’atto e riferita a fattispecie anteriori all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947, comma 1, cod. civ.; il termine decorre dal passaggio in giudicato della decisione di annullamento, non dal fatto produttivo del danno, e non opera il termine decadenziale di centoventi giorni. In sede di giudizio risarcitorio il privato danneggiato può limitarsi a invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare l’errore scusabile. Il giudicato di annullamento non impugnato vincola il giudice del risarcimento anche sul profilo soggettivo dell’imputazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio un foglio di via obbligatorio adottato nei suoi confronti. Il provvedimento si fondava su un controllo di polizia nel corso del quale erano emersi presunti precedenti per furto e ricettazione. Il TAR, con sentenza del 2024, aveva accolto il ricorso rilevando che l’elemento principale posto a base dell’atto, cioè l’esistenza di precedenti penali, era in realtà inesistente. Quella decisione non è stata impugnata dall’amministrazione.
Il ricorrente ha poi proposto azione risarcitoria davanti al Tribunale civile di Roma, che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione; il giudizio è stato riassunto davanti al TAR. Il ricorrente ha chiesto il ristoro del danno da illegittima limitazione della libertà di circolazione, del danno patrimoniale, esistenziale, biologico e reputazionale, e in via subordinata l’accertamento della responsabilità professionale del proprio difensore per l’inerzia sulla prescrizione. Il TAR ha accolto in parte il ricorso, riconoscendo il solo danno biologico e compensando le spese.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dalla compagnia assicuratrice. La regola dell’art. 9 c.p.a. impone che la questione, non esaminata dal primo giudice, sia oggetto di specifico motivo di impugnazione incidentale e non di semplice riproposizione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.. Parimenti rinunciata deve intendersi la domanda di manleva non espressamente riproposta in appello dal difensore.
Nel merito, l’appello principale è infondato. Sul primo motivo la Corte conferma che, per le fattispecie anteriori al codice, vale il termine quinquennale dell’art. 2947, comma 1, cod. civ. e che il dies a quo coincide con il passaggio in giudicato dell’annullamento. L’amministrazione oblitera che l’illecito risale a epoca anteriore e che la sentenza di annullamento è divenuta definitiva nel 2017.
Sul profilo soggettivo, la Corte ritiene configurabile la colpa. L’amministrazione ha notificato e confermato il provvedimento di allontanamento pur essendo assenti i precedenti penali, come attestato dal certificato del casellario acquisito in istruttoria, in un procedimento durato due anni e in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento. Il mancato apporto dell’atto di annullamento ha reso definitivo l’accertamento del TAR e incide anche sull’errore scusabile.
La Corte ribadisce che il privato può invocare l’illegittimità dell’atto come presunzione di colpa, gravando sull’amministrazione l’onere di provare l’errore scusabile. Il nesso causale con il danno biologico è dimostrato dalle perizie medico-legali prodotte, che collegano temporalmente la ricezione dell’atto annullato all’insorgere del disturbo.
L’appello incidentale è respinto: correttamente il TAR ha escluso il danno da limitazione della libertà di circolazione e il danno esistenziale e reputazionale, mancando la gravità della lesione. Quanto al danno patrimoniale, è emerso che l’interessato ha lavorato e che nessuna perdita di chance è stata provata. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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