Risarcimento da ipoteca illegittima dopo il giudicato tributario spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. III n. 26016 del 30.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, e non a quella del giudice tributario, la controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno asseritamente derivante dall’iscrizione di ipoteca posta a fondamento della riscossione e mantenuta, nonché cancellata con ritardo, dopo il definitivo venir meno della pretesa impositiva. In tali ipotesi il petitum sostanziale non investe l’accertamento negativo del credito tributario, ormai eliminato da un giudicato di annullamento, ma l’accertamento della responsabilità aquiliana dell’ente impositore e dell’agente della riscossione per una condotta successiva, lesiva di una posizione di diritto soggettivo autonoma e indipendente dal rapporto tributario. La domanda non può essere ricondotta all’art. 96 c.p.c., che presuppone un esercizio abusivo dell’azione o della difesa nel processo tributario. Il carattere impositivo-riscossivo del rapporto costituisce un limite esterno alla giurisdizione tributaria: ogni controversia genericamente concernente tributi, ma priva di tale carattere autoritativo, spetta al giudice ordinario.
Il Fatto
Il contribuente conveniva davanti al giudice ordinario l’agenzia delle entrate e l’agente della riscossione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione a ruolo del credito recato da un avviso di accertamento già annullato in sede tributaria, l’illegittimità dell’intimazione di pagamento e dell’ipoteca iscritta sui suoi immobili, nonché il risarcimento dei danni da tale iscrizione derivati.
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda nei confronti dell’agente della riscossione, mentre la Corte d’appello di Palermo accoglieva il gravame, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario perché la pretesa risarcitoria, per il suo collegamento con il rapporto tributario, andava ricondotta all’art. 96 c.p.c. e devoluta al giudice tributario, con compensazione delle spese. Proposto ricorso per cassazione, la questione di riparto di giurisdizione giunge alla Sezione terza.
La Motivazione della Corte
La Corte premette la propria competenza a scrutinare la questione di giurisdizione in sezione semplice, poiché le Sezioni Unite hanno già enunciato la regola finale di riparto e alla sezione semplice compete la sua applicazione al caso concreto.
Il ricorso è fondato. La decisione impugnata non coglie la reale natura della domanda. Dagli atti emerge che l’azione non investiva la fondatezza della pretesa tributaria: l’infondatezza era un dato definitivamente acquisito, per l’annullamento dell’avviso di accertamento con sentenza passata in giudicato, cui era seguito lo sgravio del carico tributario. La condotta dedotta come fonte del danno era invece l’iscrizione ipotecaria in assenza di un valido titolo, il suo mantenimento e la sua tardiva cancellazione.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8671/2023, che in vicenda sovrapponibile hanno qualificato la domanda come azione di responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non come esercizio abusivo dell’azione. Il criterio della natura tributaria del credito non è applicabile quando la pretesa impositiva è venuta meno per doppio giudicato di annullamento. La materia tributaria non si estende a ogni controversia che abbia origine da una vicenda impositiva.
Nel caso concreto la pretesa impositiva costituisce solo l’antefatto, essendo stata definitivamente eliminata prima della domanda risarcitoria. Né rileva che una condotta sia imputata all’ente impositore e l’altra all’agente della riscossione, posto che in entrambi i casi si accerta un illecito produttivo di danno successivo al venir meno della pretesa, non la sua legittimità.
Accolto il primo motivo, assorbito il secondo sulle spese, la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per le questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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