Omessa pronuncia su un capo di domanda e necessità del riferimento alla nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 19515 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui sia denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. – omessa pronuncia – senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore processuale comporta, vale a dire alla nullità della sentenza e/o del procedimento, qualora il ricorrente si sia limitato ad argomentare solo sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice di merito, pur in assenza di una specifica argomentazione, comporti necessariamente la reiezione del motivo di gravame, dovendosi ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
Il Fatto
La società, ammessa alle agevolazioni previste dal d.lgs. n. 185/2000, aveva convenuto in giudizio l’agenzia pubblica che aveva sospeso le erogazioni e successivamente revocato il finanziamento, chiedendone la condanna al pagamento delle somme non corrisposte e, in subordine, al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea e, accolta la domanda riconvenzionale, aveva condannato l’attrice alla restituzione delle somme già erogate. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva rigettato il gravame della società finanziata.
Avverso la decisione di secondo grado la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un capo dei motivi d’appello, relativo all’inadempimento dell’agenzia e alla non imputabilità alla ricorrente dell’inadempimento medesimo, con conseguente applicazione dell’art. 1460 cod. civ. L’agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condividendo integralmente la proposta formulata dal Consigliere delegato ex art. 380-bis cod. proc. civ. In primo luogo, gli ermellini hanno rilevato che la denuncia di omessa pronuncia non era stata ritualmente formulata: il ricorrente, infatti, aveva argomentato esclusivamente sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza mai fare riferimento alla possibile nullità della sentenza impugnata, requisito indispensabile per integrare la fattispecie di cui al n. 4 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ.
In secondo luogo, la Corte ha escluso che nella specie fosse configurabile un effettivo vizio di attività. La sentenza d’appello aveva, infatti, statuito sul terzo motivo di gravame e, pur in assenza di una specifica argomentazione, la decisione adottata comportava necessariamente la reiezione della pretesa della società. Secondo il consolidato insegnamento richiamato, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo in caso di totale pretermissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, mentre una statuizione implicita di rigetto è ravvisabile quando la domanda non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione comparativa degli opposti adempimenti richiesta dall’eccezione inadimplenti non est adimplendum rientra nei compiti del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria. Nel caso di specie, il giudice distrettuale aveva evidenziato che la sospensione dei pagamenti era stata cagionata dalla commissione di reati da parte di uno dei soci della società, rendendo così ineccepibile la valutazione della non imputabilità dell’inadempimento.
Da ultimo, avendo la società chiesto la decisione dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata e avendo la Corte definito il giudizio in conformità, sono state applicate le sanzioni previste dall’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1460 c.c. – Eccezione d'inadempimento
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati