La doppia decisione, tra inammissibilità e merito, legittima l’impugnazione della sola statuizione pregiudiziale (Cass. civ. Sez. 3 n. 18666 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha onere né interesse ad impugnare; è pertanto ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre è inammissibile, per difetto di interesse, quella che pretenda un sindacato anche sulla motivazione resa ad abundantiam. Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di forme sacramentali o di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello.
Il Fatto
Il ricorrente, dopo aver fatto rifornimento di carburante presso un distributore, attribuì il malfunzionamento della propria vettura al presunto difetto del carburante, che riteneva annacquato, e convenne in giudizio sia la società produttrice sia il gestore dell’impianto, chiedendo il risarcimento dei danni. I convenuti eccepirono il difetto di legittimazione passiva e il gestore contestò la propria responsabilità; fu chiamata in causa la società incaricata della manutenzione, che eccepì la nullità della chiamata per omesso invito alla negoziazione assistita obbligatoria.
Il Giudice di Pace rigettò la domanda e il Tribunale, decidendo sull’appello, dichiarò l’impugnazione inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ma procedette comunque a valutarli nel merito, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo – relativo alla mancata pronuncia sull’eccezione di nullità della chiamata in causa sollevata dalla terza chiamata – dichiarandolo inammissibile: dell’omissione può dolersi esclusivamente la parte che l’ha subita, ossia la società chiamata, non anche una parte diversa, priva di interesse a far valere la nullità di un atto processuale concernente la posizione di altro soggetto.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Il giudice d’appello, dopo aver dichiarato inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità, non avrebbe potuto decidere nel merito: la statuizione di inammissibilità comporta lo spossessamento della potestas iudicandi, con la conseguenza che le argomentazioni sul merito successive devono considerarsi svolte ad abundantiam e non sono autonomamente impugnabili. La parte soccombente ha interesse a impugnare esclusivamente la statuizione pregiudiziale, come correttamente fatto dal ricorrente.
Quanto alla specificità dei motivi di appello, la Corte ha richiamato il principio per cui gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., come novellati dal d.l. n. 83/2012, non richiedono forme sacramentali, ma la chiara individuazione delle questioni contestate e delle relative doglianze, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Dall’esame degli atti è emerso che l’appellante aveva specificamente contestato la valutazione delle prove e il difetto di motivazione, rispettando i requisiti di sufficienza richiesti.
I restanti motivi – concernenti il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in tema di onere probatorio e la condanna alle spese anche nei confronti del terzo chiamato – sono stati dichiarati assorbiti, dovendo il giudice di rinvio nuovamente valutare l’appello erroneamente dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e rinviato al Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 342 c.p.c. – Forma dell'appello
- Art. 434 c.p.c. – Deposito del ricorso in appello