Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e istanza di riunione (TAR Lombardia n. 1067 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, l’istanza di riunione di più ricorsi seriali proposta dall’Amministrazione resistente non può essere accolta quando difettino i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva. L’identità della materia e delle questioni dibattute non integra connessione oggettiva, né l’identità parziale dello studio legale patrocinatore integra connessione soggettiva, essendo diverse le sentenze azionate e le parti ricorrenti. La finalità di contenimento dell’onere delle spese non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di una lite avente ad oggetto somme individualmente esigue. Sussistono invece i presupposti dell’ottemperanza quando il titolo esecutivo è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce ai sensi degli artt. 114 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona, Sez. Lavoro, n. 310 del 26 settembre 2024, che ha accertato il suo diritto alla Carta Elettronica del Docente per quattro annualità, nella misura di € 500,00 per ciascuna, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione o a fornire equivalgente.

La sentenza, notificata ai fini dell’esecuzione l’8 ottobre 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Il Ministero è rimasto inerte, omettendo di rilasciare la Carta e di accreditare le somme, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente chiede la condanna all’ottemperanza in un termine prefissato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di riunione della difesa erariale, che aveva richiamato la serialità del contenzioso, la mancanza di copertura finanziaria e la strategia dei ricorsi individuali. L’istanza non è accolta: difettano i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, poiché sia le sentenze azionate sia le parti ricorrenti sono di volta in volta diverse.

Il Tribunale esclude che l’identità della materia e delle questioni dibattute valga come connessione oggettiva, e che l’identità parziale dello studio legale patrocinatore valga come connessione soggettiva. La finalità di ridurre l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione soccombente non può ritorcersi in danno dei singoli ricorrenti, riducendo o annullando la possibilità di conseguire il ristoro delle spese e vanificando l’esito vittorioso di una lite su somme individualmente esigue.

Il Collegio distingue le ipotesi in cui l’Amministrazione provveda in corso di causa all’esecuzione: in tal caso ravvisa giusti motivi di compensazione, pure a fronte di un adempimento tardivo, per le oggettive difficoltà organizzative derivanti dalla serialità del contenzioso.

Nel merito il ricorso è fondato. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Sono quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Non essendo contestato il perdurante inadempimento, il ricorso è accolto e il Ministero è condannato a dare completa esecuzione nel termine di novanta giorni dalla comunicazione.

In caso di persistente inadempimento è nominato un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Non si liquida alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *