Conformità al TUSP della revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 3 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sui provvedimenti di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie, adottati ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, appartiene alla categoria del riesame di legalità e regolarità e non invade la sfera dell’autonomia decisionale delle amministrazioni. L’obbligo di comunicazione degli esiti alla competente Sezione non assolve a mere finalità conoscitive, ma è funzionale allo svolgimento delle verifiche contabili. Le scelte di mantenimento delle partecipazioni sono valutate sul piano della congruità della motivazione: la sussistenza di una delle criticità di cui al comma 2 dell’art. 20 non impone automaticamente la dismissione, ove l’ente dia conto delle ragioni del mantenimento. Restano fermi gli inviti al monitoraggio e la possibilità di una successiva verifica in occasione della revisione dell’anno seguente.
Il Fatto
Entro il 31 dicembre 2024 le amministrazioni pubbliche erano tenute a effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, adottando il provvedimento di razionalizzazione periodica e trasmettendolo alla competente Sezione regionale di controllo. Nove enti hanno provveduto alla comunicazione, mentre un’agenzia regionale ha dichiarato di non detenere né direttamente né indirettamente quote societarie.
La Sezione ha esaminato i singoli atti di ricognizione, verificandone la conformità al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. La questione centrale attiene al sindacato sulle scelte di mantenimento, in particolare quando l’ente confermi la partecipazione pur in presenza di una delle criticità elencate dal comma 2 dell’art. 20.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, che impone alle amministrazioni un’analisi annuale dell’assetto complessivo delle società partecipate e la predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Il comma 3 fissa il termine del 31 dicembre di ciascun anno per l’adozione e la trasmissione degli atti alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro e alla Sezione regionale di controllo. Gli obblighi di comunicazione sussistono anche quando l’ente non detenga alcuna partecipazione.
Il Collegio richiama le linee di indirizzo della Sezione delle autonomie, che hanno sottolineato la sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica, entrambe preordinate a rilevare le situazioni di criticità elencate dal comma 2: partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali; società prive di dipendenti o con amministratori in numero superiore ai dipendenti; c.d. società-doppione; fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio; risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; necessità di contenimento dei costi o di aggregazione.
Su tale base la Sezione qualifica il proprio controllo come riesame di legalità e regolarità, finalizzato a evidenziare alle amministrazioni irregolarità e anomalie per l’adozione di eventuali misure correttive, senza sostituirsi alle loro determinazioni. Ne deriva che la presenza di una criticità non comporta di per sé la necessità della dismissione: l’ente può mantenere la partecipazione se motiva adeguatamente la scelta.
Il criterio trova applicazione nei singoli casi. Per un’associazione di categoria la Sezione prende atto del superamento della soglia di fatturato nel biennio, confermando però l’invito a monitorare il raggiungimento del parametro in vista della revisione successiva. Per un ente con partecipata in house ritiene sufficientemente motivate le ragioni del mantenimento, nonostante il fatturato inferiore alla soglia, e invita a vigilare sull’equilibrio economico-finanziario. Per una fondazione che detiene una quota in una cooperativa di produzione energetica, la criticità relativa al numero degli amministratori è ritenuta non ostativa, trattandosi di società non locale e di fattispecie non sanzionata dalla norma.
Nel caso dell’ente senza partecipazioni la Sezione ne prende semplicemente atto. Quanto agli enti che hanno mantenuto quote in società strumentali, di committenza o di digitalizzazione, le scelte sono giudicate sufficientemente motivate e conformi all’art. 4 del TUSP. La delibera raccomanda agli enti la pubblicazione del provvedimento sui rispettivi siti istituzionali e ne dispone la trasmissione a tutti gli interessati.
Nota della Redazione
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