Difetto di giurisdizione sul riscatto degli impianti di teleriscaldamento (TAR Piemonte n. 177 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la determinazione del valore industriale residuo degli impianti di teleriscaldamento in occasione del riscatto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario quando la valutazione si risolva nella mera applicazione dei criteri fissati dalla convenzione di concessione e dalla normativa di settore. La giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. presuppone l’esercizio, anche indiretto o mediato, di un potere pubblico di conformazione o di vigilanza sul rapporto concessorio. Ove tale potere manchi e la controversia abbia contenuto meramente patrimoniale, la causa esula dall’ambito delle concessioni di pubblici servizi e va devoluta al giudice ordinario, con prosecuzione del giudizio ex art. 11 cod. proc. amm..

Il Fatto

Il Comune aveva affidato alla società ricorrente, con convenzione del 1999, il servizio di teleriscaldamento cittadino, prevedendo che alla scadenza dell’affidamento il ramo d’azienda fosse ceduto a titolo oneroso all’ente o al gestore subentrante, con prezzo determinato in base a stime peritali e ai criteri dell’art. 24 del R.D. n. 2578/1925 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 902/1986.

Dopo l’avvio del procedimento di riscatto e l’acquisizione della perizia tecnico-economica, l’amministrazione aveva approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 28 aprile 2021 la quantificazione del VIR. La società ha impugnato quel provvedimento, l’aggiornamento successivo e la nota sindacale che escludeva la valorizzazione degli investimenti eseguiti, dolendosi della mancata inclusione di impianti e lavorazioni e dell’indennizzo per mancato profitto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente e la reputa fondata e dirimente. Il thema decidendum riguarda la concreta applicazione dell’art. 14 della convenzione, che disciplina il prezzo di cessione del ramo d’azienda e rinvia ai criteri dell’art. 24 del T.U. n. 2578/1925 e dell’art. 13 del d.P.R. n. 902/1986.

Secondo il Tribunale, la determinazione del valore dell’impianto non implica l’esercizio di alcun potere discrezionale: i criteri di calcolo sono integralmente indicati nella convenzione e nella normativa richiamata. La stessa ricorrente, nei motivi aggiunti, ha riconosciuto che il Comune non dispone di un potere di scelta in ordine alla valorizzazione degli impianti funzionali al servizio.

Il Collegio non condivide la tesi difensiva secondo cui oggetto del giudizio sarebbe un atto unilaterale di conformazione preventiva del rapporto concessorio, con implicazioni verso il gestore subentrante. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 8488 del 31 ottobre 2025, che però riguardava l’impugnazione di un decreto ministeriale espressivo del potere di vigilanza, controllo e conformazione sul gestore: potere che nel caso di specie non sussiste.

La giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. si giustifica, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006), in presenza di un esercizio, anche indiretto o mediato, di un potere pubblico, restando esclusi i meri comportamenti materiali avulsi da tale esercizio (Corte cost. n. 179 del 2016).

Poiché la controversia ha contenuto meramente patrimoniale e non incide sul contenuto della concessione, essa esula dall’ambito delle concessioni di pubblici servizi e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione, disponendo la prosecuzione del giudizio ex art. 11 cod. proc. amm., e compensa integralmente le spese di lite per la natura della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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