Divieto prefettizio di detenzione armi illegittimo se fondato su esposti dei vicini (TAR Piemonte n. 178 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’Autorità di pubblica sicurezza esercita un’ampia discrezionalità, ma il giudizio di inaffidabilità non può prescindere da specifici elementi di fatto, singolarmente e cumulativamente valutati, che consentano una prognosi negativa sull’uso dell’arma. Il divieto di detenzione fondato su esposti e integrazioni di querela provenienti da terzi è illegittimo, perché una simile valutazione non può dedursi da condotte unilaterali altrui, occorrendo che l’Amministrazione indichi condotte positive del destinatario sintomatiche di inimicizia o rancore. La custodia delle armi autorizzata dall’autorità straniera e la scelta di non riportare le stesse in Italia per un breve soggiorno non integrano negligenza. L’accoglimento del ricorso principale travolge gli atti conseguenziali di revoca della licenza di porto di fucile e della carta europea d’arma da fuoco per invalidità derivata.
Il Fatto
Il ricorrente, che si trovava in Svezia per motivi di lavoro, aveva ivi trasportato e detenuto legittimamente le proprie armi da caccia, tornando in Italia per alcuni giorni e lasciandole nella disponibilità di terze persone. Il Prefetto di Torino gli ha vietato la detenzione di armi e munizioni sul presupposto dell’inaffidabilità, desunta da questa circostanza e da dissidi condominiali relativi alla gestione dei cani da caccia.
Il provvedimento è stato impugnato per violazione dell’art. 39 r.d. n. 773/1931, per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità e per eccesso di potere. Con motivi aggiunti il ricorrente ha poi impugnato i sopravvenuti decreti di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco, deducendone l’invalidità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile richiamando gli artt. 11, 39 e 43 del r.d. n. 773/1931. Da tale quadro emerge la distinzione tra i casi di potere vincolato, che impongono il diniego o il ritiro dell’autorizzazione, e i casi di potere discrezionale. L’art. 39 attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione a chi sia ritenuto capace di abusarne; l’art. 43 consente di valutare anche l’assenza di buona condotta.
La materia non configura una posizione di diritto soggettivo, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati. I provvedimenti hanno natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e mirano a prevenire abusi e sinistri involontari. Il Collegio richiama la giurisprudenza di questo Tribunale, che postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che impone una valutazione improntata alla massima cautela ma ancorata a tutte le circostanze di fatto.
Il punto decisivo è che la valutazione non può prescindere da specifici elementi di fatto. Quanto ai dissidi condominiali, gli esposti e le integrazioni di querela sono stati avanzati dai condomini e non sono idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità, non potendo una simile valutazione dedursi da condotte unilaterali di soggetti terzi. L’Amministrazione avrebbe dovuto indicare condotte positive del ricorrente, sintomatiche anche solo di inimicizia o rancore, e tale motivazione è mancata.
Quanto alla custodia delle armi, la detenzione era stata autorizzata dall’autorità svedese, consapevole che le stesse si trovavano in un immobile di terzi, senza che alcun rimprovero di negligenza possa muoversi al ricorrente. Né è negligente la scelta di non riportare le armi in Italia, considerata la breve durata del soggiorno e il perdurare delle esigenze venatorie per le quali il trasporto era stato autorizzato.
Il ricorso è quindi accolto su entrambi i profili e, per l’invalidità derivata, sono accolti anche i motivi aggiunti, trovando gli atti conseguenziali esclusivo fondamento nel divieto illegittimo. Le spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori, sono poste a carico di parte resistente secondo il principio di soccombenza.
Nota della Redazione
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