L’ottemperanza per il pagamento della carta docente è inammissibile senza la preventiva notifica del titolo esecutivo alla sede legale del Ministero (TAR Lombardia n. 3211 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, quando ha ad oggetto l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro, costituisce rimedio alternativo all’esecuzione forzata. Di conseguenza, trova applicazione il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il cui decorso presuppone la valida notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’amministrazione debitrice. A tal fine, l’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere estratto dai pubblici elenchi, con priorità per il domicilio digitale indicato nel Registro delle PP.AA. ex art. 16, comma 12, del D.Lgs. n. 179/2012. La notifica a un ufficio dell’amministrazione diverso dalla sede legale, all’indirizzo PEC desunto dal Registro IPA o all’Avvocatura dello Stato non è idonea a far decorrere il termine, con conseguente inammissibilità dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite la c.d. carta docente, della somma di € 500,00 annui per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2023/24. A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato e il pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere.
Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava d’ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, in ragione del difetto di notifica del titolo esecutivo all’amministrazione esecutata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza. Tale rimedio, infatti, quando l’oggetto è costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, rappresenta uno strumento di esecuzione forzata alternativo alle forme ordinarie disciplinate dal codice di procedura civile.
La norma, ha precisato il Collegio, mira a consentire all’amministrazione di completare le procedure di pagamento spontaneo prima dell’introduzione dell’azione esecutiva. Ne consegue che la notifica del titolo esecutivo deve avvenire presso la sede legale dell’ente debitore, individuata secondo le regole sui pubblici elenchi. L’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012 indica quali registri rilevanti, tra gli altri, il Registro delle PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, mentre il ricorso al domicilio digitale presente sul Registro IPA è consentito, ai sensi del comma 1-ter, solo in via sussidiaria, qualora l’amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.
Nel caso di specie, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva eletto quale domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari l’indirizzo PEC del proprio Ufficio di Gabinetto (uffgabinetto@postacert.istruzione.it), risultante dal Registro delle PP.AA. La ricorrente, invece, aveva notificato la sentenza alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, agli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, nonché all’indirizzo indicato in un comunicato ministeriale di natura organizzativa, tutti soggetti diversi dalla sede legale del debitore.
Il Collegio ha infine escluso che la notifica del titolo esecutivo all’Avvocatura dello Stato possa surrogare l’incombente della notifica presso la sede reale dell’ente, essendo quella prevista solo a fini processuali e non idonea a produrre gli effetti sostanziali richiesti dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. La mancata notifica del titolo, non avendo fatto decorrere il termine dilatorio, ha determinato l’inammissibilità dell’azione, con compensazione delle spese di lite per la difesa di mero stile dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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