Riscatto laurea solo per gli anni necessari al conseguimento del titolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13141 del 17.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscatto dei periodi di studio universitario, l’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997 subordina il diritto alla riscattabilità dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di studi al fatto che si tratti di anni a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge n. 341/1990. Ne consegue che sono riscattabili soltanto gli anni effettivamente necessari al conseguimento del titolo: non è riscattabile l’anno di corso che si sia concluso senza il diploma, ancorché il titolo sia stato poi conseguito presso altra università con un ulteriore anno di frequenza. La condizione ostativa opera anche quando il periodo di studio sia già coperto da contribuzione in altro regime previdenziale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto all’Inps l’accredito di due periodi contributivi utili alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità: il primo relativo alla contribuzione figurativa dovuta in relazione al trattamento di mobilità, il secondo relativo al riscatto di un anno del corso di laurea triennale.
In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 357/2018, l’aveva respinta, escludendo il diritto all’accredito di entrambi i periodi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997; l’Istituto ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’Inps. L’Istituto sosteneva che, anche in caso di accoglimento del motivo, l’accredito del solo anno mancante non sarebbe stato sufficiente a conseguire il trattamento pensionistico di anzianità, non essendo stato impugnato il capo della sentenza relativo al mancato accredito dei contributi figurativi connessi al trattamento di mobilità.
L’eccezione è infondata: a prescindere dal conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di anzianità, sussiste comunque un interesse ad aumentare il proprio montante contributivo per eventuali futuri trattamenti pensionistici soggetti al regime contributivo.
Nel merito il motivo è infondato. È pacifico in fatto che il ricorrente frequentò tre anni presso una prima università senza ottenere il diploma di laurea triennale, e che fu necessario frequentare un ulteriore anno presso un’altra università, dove il titolo fu conseguito. Quest’ultimo anno, tuttavia, è già coperto da contribuzione presso l’AGO, avendo il ricorrente in essere un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte richiama il tenore dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 184/1997, che consente il riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio o universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi. La norma esige che gli anni oggetto di riscatto siano necessari al conseguimento del diploma.
Il ricorrente pretendeva di riscattare i tre anni frequentati presso la prima università, ma uno di essi fu inutile al conseguimento del titolo, poiché dopo i tre anni il diploma non fu ottenuto. Poiché l’ultimo anno fu necessario ma non riscattabile per altra concomitante contribuzione, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto riscattabili solo due anni, ovvero i soli necessari al conseguimento del diploma. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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