Inammissibile il ricorso Inps se non censura la ratio sulla prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8711 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo di impugnazione che non investa una delle rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata determina l’inammissibilità del ricorso, non già per carenza di interesse, ma per il maturarsi del giudicato sulla ratio non censurata. È, pertanto, inammissibile il ricorso dell’ente previdenziale che deduca esclusivamente l’illegittimità dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, senza nulla eccepire in ordine alla concorrente statuizione di intervenuta prescrizione del credito contributivo. La pluralità di ragioni decisorie impone l’integrale impugnazione di ciascuna di esse, essendo sufficiente che anche una sola non sia stata oggetto di idonea censura perché l’impugnazione debba essere rigettata nella sua interezza.
Il Fatto
La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza n. 354 del 2020, ha rigettato l’appello dell’Inps avverso la decisione del Tribunale di Chieti che aveva accolto l’opposizione proposta dalla contribuente avverso un avviso di addebito concernente contributi dovuti per l’anno 2011 alla gestione separata. Il giudice di merito aveva dichiarato non dovute le somme, sia per l’intervenuta prescrizione quinquennale, sia per l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione, avendo la professionista versato alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense la contribuzione integrativa e conseguito un reddito inferiore alla soglia di 5.000 euro. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione delle norme in materia di obbligo assicurativo presso la gestione separata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito il principio, già affermato quale diritto vivente, secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che svolgano attività priva del carattere dell’abitualità, sono comunque tenuti all’iscrizione alla gestione separata Inps, atteso che l’unico versamento rilevante per escludere detto obbligo è quello suscettibile di costituire una correlata prestazione previdenziale. Ha richiamato, in proposito, i precedenti di Cass. n. 30344 del 2017, Cass. n. 32167 del 2018 e Cass. n. 24047 del 2022, nonché la pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 2022 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina, in funzione di universalizzazione delle tutele assicurative.
Cionondimeno, la Corte ha dichiarato il ricorso dell’Istituto inammissibile, rilevando che la censura svolta non aveva esaurito la totalità delle rationes decidendi poste a sostegno della decisione impugnata. La sentenza della Corte territoriale, infatti, si fondava su un duplice ordine di argomentazioni, afferenti tanto al merito dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata, quanto al distinto e autonomo profilo dell’intervenuta prescrizione del diritto al versamento dei contributi omessi, profilo quest’ultimo rimasto del tutto estraneo alle censure dell’ente ricorrente.
La Cassazione ha precisato che è sufficiente che anche una sola delle ragioni poste a base della decisione non abbia formato oggetto di idonea censura perché il ricorso debba essere rigettato nella sua interezza, non già per carenza di interesse, ma perché su tale ratio si è formato il giudicato. Ha richiamato, sul punto, l’orientamento delle Sezioni Unite n. 16602 del 2005 e delle successive pronunce conformi. In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’Istituto al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
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Nota della Redazione
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