Inammissibile il ricorso per cassazione che richiede rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6397 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, solo apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito. In tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito. Le censure che sollecitano una rivisitazione delle risultanze processuali, ancorché formalmente richiamino norme di legge, riproducono sostanziali doglianze ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nell’ambito del quale, all’esito del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), non rientra più il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il vizio motivazionale rileva solo ove si converta in violazione di legge ovvero concreti l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il Fatto

Un lavoratore, addetto al trasporto merci, ha agito nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere differenze retributive relative al periodo settembre 2001 – luglio 2009, con riferimento al lavoro straordinario e alle indennità di trasferta. Il Tribunale adito aveva parzialmente accolto la domanda; la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma, ha riconosciuto al lavoratore differenze per lavoro straordinario e per T.F.R., confermando l’illegittimità del licenziamento con condanna alla riassunzione o al pagamento di un’indennità.

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando la violazione della disciplina sull’orario di lavoro e l’errata interpretazione della domanda e dei contratti collettivi. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi, che investono la ricostruzione dell’attività lavorativa effettivamente svolta e il computo delle indennità. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1 del d.lgs. n. 66 del 2003 e 1 del d.lgs. n. 234 del 2007, oltre al vizio di motivazione, sostenendo che il lavoratore non avrebbe potuto disporre liberamente del proprio tempo durante le pause. Il secondo motivo censura l’interpretazione della domanda e la valutazione delle prove in relazione al CCNL Metalmeccanico piccola industria.

La Corte richiama il principio secondo cui è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, tenda in realtà alla rivalutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito (Cass. n. 8758 del 2017). Nel caso concreto, i giudici territoriali hanno accertato che il lavoratore non aveva allegato le modalità temporali della prestazione e che non vi era prova dell’impiego delle pause per attività di sorveglianza, manutenzione e pulizia del veicolo. I testimoni, inoltre, avevano fornito indicazioni approssimative e non convergenti sui tempi di servizio.

Quanto all’indennità di trasferta, la Corte rileva che i giudici di merito hanno fatto riferimento alle tabelle sindacali invocate dal ricorrente, ma con esclusivo riguardo alle trasferte risultate provate, ossia quelle del periodo 2005-2007, per le quali il consulente aveva correttamente applicato l’importo unitario fissato dal CCNL all’epoca in vigore.

Le argomentazioni del ricorrente, ad onta dei richiami normativi, sollecitano una rivisitazione nel merito delle risultanze processuali e riproducono, peraltro in maniera irrituale (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), censure ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non più ammissibili dopo la riforma del 2012. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ. e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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