Pensione privilegiata per patologia psichiatrica riconosciuta dall’INAIL (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 405 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata del pubblico dipendente, la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti. La domanda è ammissibile quando il dipendente abbia già conseguito, in sede assicurativa, il riconoscimento dell’ascrivibilità della patologia all’attività di servizio, non potendosi ravvisare la decadenza di cui all’art. 169 del DPR 1092/73. Ai fini del merito, il giudizio tecnico espresso dal CML, confluito nella CTU, è condivisibile quando sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente e non inficiato da vizi evidenziabili ictu oculi. Compete pertanto la pensione privilegiata di VII categoria Tab. A, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre rivalutazione e interessi.

Il Fatto

La ricorrente, già ufficiale giudiziario cessata dal servizio nell’aprile 2008, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia psichiatrica da cui è affetta, già riconosciuta dall’INAIL come riconducibile all’attività lavorativa con provvedimento del 31/5/2002, con conseguente attribuzione della pensione privilegiata.

Il Ministero della Giustizia ha eccepito il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità della domanda per decadenza ai sensi dell’art. 169 del DPR 1092/73 e la prescrizione dei ratei quinquennali; nel merito ha chiesto il rigetto. In corso di giudizio è stata espletata CTU medico-legale, mediante acquisizione del parere del CML presso il Ministero della Difesa.

La Motivazione della Corte

Il Giudice Unico ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di pensione privilegiata proposta da un pubblico dipendente, respingendo l’eccezione ministeriale.

Quanto all’ammissibilità, la Corte ha rilevato che la ricorrente aveva già conseguito nel 2002 il riconoscimento, da parte dell’INAIL, dell’ascrivibilità della patologia al servizio espletato. Tale previo accertamento assicurativo esclude la decadenza dedotta dal Ministero ed apre la via all’esame nel merito della pretesa.

Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata. Dalla CTU versata in atti, la cui motivazione costituisce parte integrante della sentenza, emerge che la ricorrente è affetta da disturbo depressivo maggiore di grado grave con andamento longitudinale di tipo cronico, da ricondurre a una situazione mobbizzante in ambito lavorativo, per la quale l’INAIL le aveva riconosciuto, nel 2002, un danno biologico nella misura del 12%.

La Corte ha evidenziato che tale infermità è stata riconosciuta dal CML dipendente da causa di servizio e ascritta alla VII categoria della Tab. A, a decorrere dalla data dell’istanza amministrativa del 28/6/2018. Il giudizio tecnico è stato ritenuto condivisibile, non ravvisandosi vizi motivazionali evidenti ictu oculi che ne inficino l’apparente attendibilità, essendo il parere sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente e fondato sulla copiosa documentazione visionata.

Alla ricorrente compete pertanto la pensione privilegiata di VII cat. Tab. A dalla data della domanda amministrativa, oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, con possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi. La Corte ha infine compensato tra le parti le spese di giudizio, considerata la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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