Controllo della Corte dei conti sul rendiconto comunale: chiusura senza rilievi per l’assenza di irregolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 41 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legalità finanziaria sui rendiconti degli enti locali, disciplinato dall’art. 148-bis Tuel e dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, è finalizzato alla verifica del rispetto degli equilibri economico-finanziari e della sostenibilità dell’indebitamento. L’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare tali equilibri comporta la conclusione dell’esame senza rilievi, senza che ciò implichi una valutazione positiva degli aspetti non emersi dalle informazioni rese nei questionari o dai dati acquisiti in sede istruttoria.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Toscana ha avviato l’esame del rendiconto 2024 del Comune di Monterchi (AR), nell’ambito del programma di attività per il 2025 e sulla base della relazione dell’organo di revisione e della documentazione acquisita tramite i sistemi informativi Con.Te., LimeFit e BDAP. L’istruttoria ha riguardato vari profili, tra cui il risultato di amministrazione, la capacità di indebitamento e il rispetto del saldo degli equilibri di finanza pubblica.

A seguito della richiesta istruttoria e delle note di risposta del Comune, la Sezione ha valutato gli esiti del controllo condotto dal magistrato istruttore.

La Motivazione della Corte

La Sezione premette che il controllo di legalità finanziaria si inquadra nella cornice dell’art. 148-bis Tuel, che prevede l’esame dei rendiconti degli enti locali per verificare il rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l’osservanza del vincolo di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione in materia di indebitamento, la sostenibilità dell’indebitamento e l’assenza di irregolarità che possano pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Il comma 3 della medesima disposizione impone l’adozione di specifiche pronunce di accertamento in caso di emergenza di squilibri o mancata copertura di spese.

L’analisi del rendiconto è stata condotta con le modalità del controllo-monitoraggio, basata sui dati contabili rappresentati dall’ente nel questionario e nei documenti acquisiti, prescindendo dalla ricostruzione puntuale delle operazioni gestionali. Tale impostazione, precisa la Sezione, non esclude eventuali successive verifiche su aspetti non esaminati.

All’esito dell’attività istruttoria, gli esiti del controllo non hanno fatto emergere irregolarità tali da richiedere una revisione del risultato di amministrazione o l’adozione di una pronuncia specifica o di una segnalazione.

La Sezione conclude, pertanto, senza rilievi l’esame del rendiconto 2024, disponendo la trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente e all’organo di revisione, nonché la pubblicazione ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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