Riscatto dei periodi di servizio comunque prestato e limite dei cinque anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 35 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La facoltà di riscatto prevista dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 dei periodi di servizio comunque prestato può essere esercitata anche da chi, alla data della domanda, abbia già raggiunto il limite quinquennale di valorizzazione. Il diritto alla maggiorazione non sorge con la proposizione della domanda di riscatto, ma con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto; la domanda e il pagamento dell’onere di riscatto costituiscono solo le modalità operative di esercizio del diritto. Il computo segue un criterio cronologico di svolgimento dei periodi di servizio, fermo restando il limite massimo dei cinque anni complessivi di valorizzazione. La preclusione dell’art. 7, comma 3, del medesimo decreto opera nei soli confronti degli aumenti eccedenti i cinque anni già maturati al 31 dicembre 1997 e connessi all’impiego operativo con percezione delle relative indennità, non investendo i periodi di servizio riscattati.
Il Fatto
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del militare volta al riconoscimento del diritto al riscatto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, del periodo di servizio ordinario prestato dal 16 febbraio 1981 al 1° settembre 1983, ancorché eccedente i cinque anni.
L’Istituto previdenziale ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997. Secondo l’appellante, il riscatto avrebbe potuto operare solo per i periodi maturati a partire dal 1° gennaio 1998; colui che avesse già raggiunto la soglia quinquennale sarebbe ormai escluso dalla platea dei destinatari, mancando un elemento fondante del diritto.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal recente arresto nomofilattico richiamato nel provvedimento, secondo cui il diritto alla maggiorazione del periodo di servizio sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto e non con la domanda di riscatto. La facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato è quindi consentita anche a chi abbia già superato il limite quinquennale, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi, fermo restando il tetto massimo dei cinque anni complessivi.
Il Collegio osserva che la contestualità tra prestazione del servizio e maturazione del diritto alle maggiorazioni è prevista non solo per le attività speciali del primo comma dell’art. 5, ove il diritto sorge ipso iure, ma anche per il servizio comunque prestato, poiché il punto di riferimento per il calcolo del riscatto è la collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Il principio, già ricavabile dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 184/1997, era stato anticipato dalla giurisprudenza di questa Sezione.
Quanto all’art. 7, comma 3, la Corte ne circoscrive la portata: la disposizione, inserita tra le norme transitorie, esclude la neutralizzazione retroattiva degli aumenti già acquisiti e indennizzati, anche se eccedenti i cinque anni, i quali non sono ulteriormente aumentabili. Tale preclusione riguarda gli aumenti connessi all’impiego operativo maturati al 31 dicembre 1997 e non il caso in esame, in cui il diritto alla maggiorazione per i periodi riscattati era sorto anteriormente agli ulteriori aumenti per impiego operativo.
Ne deriva che gli aumenti maturati dopo il 31 dicembre 1997 non possono eccedere complessivamente i cinque anni; quelli maturati alla medesima data con percezione delle indennità restano validi anche se eccedenti, ma non ulteriormente aumentabili; gli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato sono computabili a titolo in parte oneroso, anche se maturati anteriormente, nei limiti dei cinque anni massimi.
La Corte respinge infine la tesi dell’appellante secondo cui il militare che abbia già maturato cinque anni di aumenti non avrebbe più diritto al riscatto. Il militare conserva il diritto di optare per il computo di taluni servizi riscattati, maturati anche prima dell’entrata in vigore del decreto, in luogo di altri indennizzati maturati successivamente. Non può invece riconoscersi il diritto all’aumento dei periodi maturati al 31 dicembre 1997 in eccedenza ai cinque anni, difettando la prova del pagamento delle indennità. L’appello è pertanto parzialmente accolto, con integrale compensazione delle spese per il sopravvenire della pronuncia nomofilattica e le oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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