Causa di servizio, onere di allegazione e prova a carico del ricorrente (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 40 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento della dipendenza da causa di servizio, quale presupposto del futuro trattamento pensionistico privilegiato, la mera coincidenza cronologica tra insorgenza della malattia e svolgimento del servizio non integra prova presuntiva della dipendenza medesima, non essendo configurabili presunzioni legali o semplici nella materia. Il ricorrente è tenuto ad allegare e provare i fatti costitutivi, indicando quali specifiche situazioni di servizio, eccezionali o eccedenti il normale, abbiano inciso in senso causale o concausale efficiente e determinante. La consulenza tecnica d’ufficio, quale mezzo di valutazione della prova, non può supplire alle carenze di allegazione e di prova delle parti. Il giudizio di dipendenza da causa di servizio si articola in due fasi tecnico-discrezionali distinte, demandate alla Commissione medica ospedaliera e al Comitato di verifica delle cause di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, ha proposto ricorso alla Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denominata “gastrite cronica H.P. negativa con lieve impegno funzionale”, accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera come ascrivibile alla Tabella A, 8ª categoria, ai fini dell’equo indennizzo.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha invece escluso ogni nesso eziologico con il servizio prestato. L’Amministrazione ha respinto l’istanza con determina dirigenziale, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il ricorrente ha contestato la genericità dei pareri tecnici e ha chiesto la disposizione di una consulenza tecnica medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ha anzitutto affermato la giurisdizione della Corte dei conti anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, richiamando Cass. SS.UU. n. 1306/2017, n. 4245/2014 e n. 5467/2009. Ha poi ricondotto la fattispecie al d.P.R. n. 461/2001, che distingue l’accertamento clinico della patologia dall’accertamento del nesso causale con il servizio.
La Corte ha quindi osservato che il ricorrente contesta l’accertamento della Commissione medica ospedaliera senza produrre documentazione medica né parere medico-legale idonei a disattendere le valutazioni tecnico-ospedaliere. Ha ricordato che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso proprio, ma un mezzo di valutazione della prova, non potendosi sostituire alle prove che devono essere fornite dalle parti.
Quanto alla seconda fase, il Giudice ha rilevato la genericità delle allegazioni sul servizio prestato: il riferimento a un’attività stressante, alla turnazione sulle ventiquattro ore e ai servizi in zone fredde non consente alcuna valutazione sulla sussistenza della causa di servizio sul piano giuridico. Le buste paga attestano solo la corresponsione dell’indennità per l’orario notturno, senza provare l’eccezionalità del servizio. La scelta delle modalità di alimentazione durante l’orario rientra nella sfera di autodeterminazione del dipendente.
Il ricorso è stato rigettato perché la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non integra prova presuntiva della dipendenza, richiamando C. conti, Sez. giur. Lombardia, n. 90 del 14 luglio 2020. Inoltre il ricorrente non ha allegato né provato i fatti costitutivi, non indicando i fattori concausali efficienti e determinanti, secondo il principio espresso da C. conti, Sez. giur. Puglia, n. 154 del 12 febbraio 2020. La consulenza tecnica non avrebbe potuto supplire a tale carenza. Le spese sono state liquidate in applicazione dell’art. 152-bis disp. att. c.p.c., con riduzione del venti per cento, richiamando Cass. n. 9878 del 2019.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.