Spese di rappresentanza nel giudizio di conto: discarico parziale e addebito all’economo (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 26 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, le spese di rappresentanza imputabili a un ente pubblico sono ammissibili solo se inerenti ai fini istituzionali, dirette ad accrescere il prestigio esterno dell’ente e sostenute in occasione di eventi di elevata rilevanza, muniti dei caratteri dell’ufficialità e dell’eccezionalità. L’agente contabile non può limitarsi a una verifica meramente formale e cartolare: deve riscontrare la concreta utilità e la rispondenza delle spese ai fini pubblici, dovendosi escludere che il sindacato del giudice contabile sia precluso dall’insindacabilità delle scelte discrezionali, restando ammissibile il controllo ex ante et in iure di congruità, logicità e ragionevolezza. La responsabilità dell’economo è soggetta al limite del dolo o colpa grave, con la conseguenza che le spese non discaricabili sono addebitate solo ove risulti integrato l’elemento soggettivo. Le norme regionali di interpretazione autentica non possono legittimare ex post spese che, secondo il diritto vivente, difettino dei presupposti sostanziali e documentali.
Il Fatto
La Regione Liguria deferiva alla Sezione giurisdizionale il conto della gestione economale del servizio Affari Generali della Presidenza della Giunta per l’esercizio 2015. Il conto, riferito a un’anticipazione di ottantamila euro, esponeva uscite per complessivi euro 56.851,44, tutte imputate al capitolo delle spese di rappresentanza, con una compilazione aggregata che non consentiva di collegare analiticamente i buoni d’ordine alle singole tipologie di spesa. Il magistrato istruttore rilevava l’assenza dei requisiti formali e sostanziali legittimanti e riteneva non discaricabile un importo di euro 52.635,12, chiedendo la declaratoria di irregolarità e la condanna dell’economo.
La Procura regionale condivideva le conclusioni e chiedeva l’addebito della medesima somma. L’agente contabile eccepiva in via preliminare l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, sostenendo l’inapplicabilità delle sospensioni; nel merito invocava l’insindacabilità delle scelte discrezionali degli organi politici, il carattere formale del proprio controllo e l’intervenuta interpretazione autentica regionale del 2022.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare la Sezione respinge l’eccezione di estinzione. Il termine di cinque anni dell’art. 150 c.g.c. ha natura processuale e nel computo rilevano i periodi di sospensione feriale e la sospensione straordinaria dell’art. 85, comma 4, del d.l. n. 18/2020, limitata al periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale sul carattere giurisdizionale del giudizio di conto e ritiene manifestamente infondate le censure di eccesso di delega. L’estinzione, inoltre, presuppone un conto regolarmente formato: nella specie il modello era difforme, privo delle indicazioni prescritte e della relazione dell’organo di revisione, con conseguente declaratoria di irregolarità del conto.
Nel merito la Corte afferma che l’economo non è un mero verificatore formale. Il principio di insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali presuppone una scelta tra soluzioni tutte legittime e non copre scelte funzionalmente deviate dal buon andamento: resta doveroso il giudizio di conformità a legge secondo i criteri di congruità, logicità e ragionevolezza. Le spese economali hanno carattere residuale e minimale e l’onere della prova dell’inerenza grava sull’agente contabile ai sensi dell’art. 194 del r.d. n. 827/1924.
La Sezione ricostruisce i requisiti sostanziali e formali delle spese di rappresentanza richiamando il diritto vivente contabile e la giurisprudenza costituzionale sull’interpretazione adeguatrice. Le norme regionali di interpretazione autentica del 2022 non incidono sul giudizio: i presupposti delle disposizioni interpretate restano quelli elaborati dal diritto vivente, e una lettura ampliativa sarebbe innovativa e quindi applicabile solo pro futuro.
Applicando tali criteri, la Corte discarica integralmente spese per euro 19.689,16, relative a convegni, visite di delegazioni estere e incontri istituzionali sorretti da formali richieste degli assessori. Discarica poi, per assenza di colpa grave, ulteriori spese per euro 10.681,20, essendo la condotta dell’economo sostenuta da atti dispositivi, sia pure generici o ambigui, degli organi competenti. Addebita invece euro 22.264,76 per premi e trofei privi di prova della disposizione a provvedere, per il frazionamento di una fornitura oltre la soglia regolamentare, per necrologi di parenti di amministratori, per pasti e doni privi di dimostrazione dell’impiego istituzionale e per il cocktail natalizio rivolto a una indeterminata cerchia di beneficiari.
Il Collegio esclude il potere riduttivo, non essendo la prassi contra legem idonea a scriminare, e dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale per le valutazioni su eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.