Rischio migratorio e visto non genuino giustificano il diniego (TAR Lazio n. 681 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato la discrezionalità amministrativa è particolarmente lata e sindacabile solo per macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il bene giuridico protetto in via primaria non è l’interesse del richiedente a entrare nel territorio italiano, ma quello della Repubblica di prevenire il rischio migratorio. Le rappresentanze diplomatico-consolari possono verificare i presupposti del rilascio anche in presenza di nulla osta, non essendo il loro controllo meramente formale. Il rischio migratorio, inteso come possibile abuso del titolo, può desumersi ex ante mediante giudizio prognostico, che include la valutazione della mancanza di genuinità dello scopo di viaggio dichiarato. Esso va ricavato da elementi obiettivi e concordanti, non da una ricostruzione meramente ipotetica delle intenzioni del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, di cittadinanza cinese, aveva ottenuto in proprio favore il nulla osta dal competente S.U.IMM. Il potenziale datore di lavoro aveva quindi richiesto il visto d’ingresso per lavoro subordinato al Consolato Generale d’Italia a Canton, che lo aveva però negato. Il provvedimento di diniego, emesso il 03.06.2024 e notificato il 12.06.2024, è stato impugnato davanti al TAR Lazio, con domanda di annullamento e istanza cautelare.
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge sostanziale, ritenendo soddisfatti i presupposti di rilascio, e la violazione procedimentale per omessa valutazione delle deduzioni ex art. 10 bis l. n. 241/1990, oltre alla carenza di motivazione e all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. La domanda cautelare è stata rigettata in primo grado e il diniego confermato in appello.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il ricorso, incentrato su un unico motivo. Il ricorrente sosteneva che l’amministrazione degli esteri dovesse limitarsi a un controllo formale, essendo riservata al S.U.I. ogni valutazione sostanziale. Il Collegio non condivide la tesi sotto alcun profilo.
La materia è disciplinata dall’art. 4, comma 3, T.U.IMM. e dall’art. 31, comma 8, d.P.R. n. 394/1999, che richiama l’art. 5 del medesimo decreto. Da tali norme si desume che le rappresentanze diplomatico-consolari hanno la facoltà di verificare i presupposti del rilascio del visto anche in presenza di nulla osta, potendo accertare luogo di destinazione, motivo e durata del soggiorno. La verifica può avvenire mediante l’intervista prevista dal D.M. n. 850/2011.
Il Collegio richiama i corollari interpretativi elaborati dalla giurisprudenza, in particolare il parere del Cons. Stato n. 369 del 2018. La discrezionalità è ampia; il bene protetto è l’interesse della Repubblica a prevenire il rischio migratorio; il fattore ostativo va desunto da elementi obiettivi, indicativi di una ragionevole possibilità di abuso, non da una ricostruzione soggettiva delle intenzioni del richiedente. Viene richiamata anche la ordinanza del Cons. Stato n. 535 del 2025, oltre a precedenti dello stesso TAR Lazio sugli indici di rischio migratorio.
Nel caso di specie il rischio è stato desunto da lacune conoscitive emerse in sede di colloquio e non contestate: l’istante non aveva deciso in quale città recarsi, non sapeva per quanto tempo trattenersi, né l’orario di lavoro, i giorni settimanali o le ferie, e ignorava se lo stipendio fosse al netto di imposte e contributi. A ciò si aggiungono la mancanza di contatto diretto con il datore di lavoro, l’ignoranza della lingua italiana o di altra lingua veicolare e l’esigua esperienza nel settore. Tali indici, valutati collettivamente, appaiono concreti e concordanti.
Le osservazioni ex art. 10 bis sono state ritenute non dirimenti, restando incontestata l’anomalia della mancata conoscenza di elementi essenziali del rapporto. Quanto al vizio motivazionale, l’uso di formule predefinite non inficia l’atto, poiché esse richiamano in modo sintetico ma congruo le risultanze procedimentali. Il ricorso è respinto e le spese compensate per equità.
Nota della Redazione
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