Requisiti professionali per prestazioni secondarie e tassatività delle esclusioni (TAR Abruzzo n. 306 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che richiede un requisito di qualificazione professionale anche per una prestazione secondaria, come il servizio di pulizia, non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 d.lgs. n. 36/2023, quando sia giustificata dalla natura delle prestazioni, proporzionata all’oggetto del contratto e non limiti l’accesso al mercato, potendo gli operatori sprovvisti del requisito ricorrere al subappalto o al raggruppamento. La carenza del requisito, in tal caso, costituisce legittima causa di esclusione. L’operatore economico deve dichiarare sin dalla domanda di partecipazione la volontà di avvalersi del subappalto necessario, non potendo rendere tale dichiarazione in sede di soccorso istruttorio, alla luce dei principi di parità di trattamento e autoresponsabilità. La motivazione dell’esclusione può essere assolta per relationem con rinvio al verbale di gara che la sorregge.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla gara europea a procedura aperta, indetta dalla Prefettura di Teramo, per l’affidamento di un accordo quadro per i servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti asilo, presso strutture con capacità fino a 50 posti. Il disciplinare prevedeva, all’art. 6.1 lett. b), il requisito dell’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con fascia di classificazione adeguata per l’operatore che svolge il servizio di pulizia, quale prestazione secondaria.
La stazione appaltante ha escluso la ricorrente per mancato possesso del requisito, nonostante la produzione in sede di soccorso istruttorio di un contratto di avvalimento e la mancata dichiarazione di voler ricorrere al subappalto. Avverso l’esclusione la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la nullità della clausola per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e l’illegittimità del provvedimento espulsivo per vizi propri.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività della memoria di costituzione dell’amministrazione, depositata nel rispetto del termine di due giorni liberi previsto dall’art. 55 cod. proc. amm. Nel merito, il collegio ha affrontato l’eccezione di irricevibilità del ricorso, ritenendo logicamente preliminare la verifica della compatibilità dell’art. 6.1 lett. b) del disciplinare con l’art. 10 d.lgs. n. 36/2023. Il comma 3 di tale norma consente alle stazioni appaltanti di introdurre requisiti speciali attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, se giustificati dalla natura delle prestazioni e dal risparmio di spesa derivante da economie di scala.
La clausola è stata ritenuta proporzionata e non limitativa della concorrenza, in considerazione della natura unitaria del servizio, delle esigenze igienico-sanitarie delle strutture di accoglienza e della possibilità per gli operatori di ricorrere al subappalto o al raggruppamento. La mancata suddivisione in lotti è stata giustificata dalla natura funzionalmente non divisibile delle prestazioni. Ne consegue l’irricevibilità dell’impugnazione della legge di gara, notificata oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
Il collegio ha poi esaminato le censure alternative, riguardanti la legittimità dell’esclusione. La motivazione del provvedimento, integrata per relationem dal verbale del 9.2.2026, evidenziava che il contratto di avvalimento era privo di data certa e non dimostrava il possesso del requisito alla scadenza del termine di presentazione della domanda. Su tale capo autonomo di motivazione la ricorrente non aveva formulato censure specifiche. Manifestamente infondata è stata ritenuta la doglianza sulla mancata possibilità di rendere successivamente la dichiarazione di voler ricorrere al subappalto necessario, atteso che l’operatore deve renderla sin dalla domanda di partecipazione, come prescritto dall’art. 7 del disciplinare.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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