Soccorso istruttorio successivo all’aggiudicazione e principio di assorbimento SOA (TAR Abruzzo n. 263 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di qualificazione alle gare per l’affidamento di appalti di lavori, il possesso dell’attestazione SOA per la categoria di opere generali OG 11 assorbe le qualificazioni per le categorie specializzate in essa ricomprese (OS 3, OS 28 e OS 30), con la conseguenza che l’operatore economico non è tenuto a produrre una distinta attestazione per la singola categoria specializzata, a meno che la lex specialis non richieda espressamente una specifica attestazione. Il soccorso istruttorio è esperibile anche dopo l’aggiudicazione e a fronte dell’impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente, purché sia rispettata la par condicio tra i partecipanti. La garanzia provvisoria di importo insufficiente costituisce un’irregolarità sanabile mediante il soccorso istruttorio c.d. sanante di cui all’art. 101, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, senza necessità di documentazione di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Teramo ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione della “Cittadella della Cultura”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La società risultata seconda in graduatoria ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della prima classificata, deducendo plurimi vizi riguardanti sia l’ammissione della controinteressata (carenza di attestazione SOA per la categoria OS 30, omesse dichiarazioni, incongruenze sui dati occupazionali) sia la sua offerta (attribuzione di punteggi, insufficienza della garanzia provvisoria, omessa verifica di anomalia). Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato anche l’attivazione del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante in data successiva all’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto tutte le censure, esaminando prioritariamente quelle relative all’ammissione della controinteressata. In relazione alla qualificazione SOA, il Collegio ha richiamato l’art. 100, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 e l’allegato II.12, rilevando che la qualificazione nella categoria OG 11 assomma in sé le qualificazioni per le categorie specializzate ricomprese. Il principio di assorbimento, quale espressione del favor partecipationis, opera in assenza di una espressa previsione della lex specialis che richieda una distinta attestazione per ciascuna categoria, evenienza non riscontrabile nel disciplinare di gara, il cui punto 6 non imponeva la produzione di specifiche attestazioni per le categorie OS 3, OS 28 e OS 30.

Quanto al soccorso istruttorio processuale, il Collegio ha precisato che l’art. 101, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 36/2023 ne consente l’esperibilità anche dopo l’aggiudicazione e a fronte dell’impugnazione giurisdizionale di un altro concorrente, a condizione del rispetto della par condicio. Nella specie, la stazione appaltante ha correttamente attivato il soccorso istruttorio per verificare la fondatezza delle censure relative all’incompletezza documentale del DGUE della controinteressata. In relazione all’omessa dichiarazione dei dati identificativi dei soggetti societari, il Collegio ha evidenziato che trattasi di documenti acquisibili d’ufficio mediante il FVOE, senza necessità di attivazione del soccorso istruttorio integrativo.

Con riferimento alla garanzia provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto, il TAR ha operato una distinzione tra la fattispecie della mancata presentazione e quella della presentazione di una garanzia invalida o irregolare. Solo per la prima è richiesto il deposito di documentazione di data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, mentre la seconda è sanabile mediante il soccorso istruttorio sanante di cui all’art. 101, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 36/2023, i cui unici limiti sono rappresentati dalle omissioni che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente e dalla documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica in senso sostanziale.

Il Collegio ha infine giudicato infondate le censure relative alla validità della certificazione ISO 37001:2016, ritenendo legittima l’attribuzione del punteggio alla controinteressata in virtù del principio di equivalenza delle certificazioni di qualità emesse da organismi accreditati da enti aderenti agli accordi EA MLA. Quanto alla dedotta omessa verifica di anomalia dell’offerta, il TAR ha evidenziato che la nuova disciplina di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 rimette alla discrezionalità della stazione appaltante l’individuazione del sistema di anomalia, in coerenza con il divieto di gold plating, non essendo più applicabile il meccanismo delle soglie predeterminate previsto dalla previgente disciplina.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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