Riscossione dei canoni integra accettazione tacita e la rinuncia successiva è inefficace (Cass. civ. Sez. II n. 32703 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riscossione dei canoni di locazione dei beni ereditari costituisce accettazione tacita dell’eredità, avendo valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario e non di atto meramente conservativo. L’immissione in possesso dei beni ereditari, di per sé, non integra accettazione tacita, perché è atto che il chiamato può compiere in quanto tale; solo il possesso protratto nel termine e alle condizioni dell’art. 485 cod. civ. produce l’acquisto dell’eredità ex lege. Una volta intervenuto l’acquisto per accettazione, la rinuncia successiva è inefficace, in applicazione della regola semel heres, semper heres, non essendo configurabile un collegamento tra rinuncia e convenzione tra chiamati quando l’acquisto è già avvenuto. Nella petizione ereditaria l’attore non è tenuto alla prova rigorosa richiesta in rei vindicatio, ma può limitarsi a provare la propria qualità di erede e la composizione dell’asse al tempo dell’apertura della successione.

Il Fatto

Dopo la morte della moglie, dalla quale era legalmente separato, il coniuge riscuoteva i canoni di tre appartamenti della de cuius, ne pagava l’IMU e le spese di gestione degli immobili esteri, e continuava ad abitare in un appartamento della defunta. Nel febbraio 2016 concludeva con le figlie un accordo che prevedeva, in cambio della rinuncia all’eredità, un importo mensile, l’usufrutto di un immobile e la facoltà di utilizzare altri beni. La rinuncia veniva formalizzata nel giugno 2016, ma le figlie risultavano inadempienti.

Il coniuge conveniva quindi le figlie davanti al Tribunale di Savona, chiedendo l’accertamento della propria qualità di erede e della nullità o inefficacia della rinuncia, nonché della comproprietà per la quota di un terzo dell’asse. Il Tribunale accoglieva le domande con sentenza parziale; la Corte d’appello di Genova respingeva il gravame. Le figlie ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in tre motivi, tutti rigettati. Sul primo, le ricorrenti contestano l’accertamento del possesso dei beni ereditari e la valenza attribuita alla riscossione dei canoni. La Corte rileva che il motivo sovrappone due piani distinti: la necessità che l’accettazione tacita derivi da un atto che presuppone la volontà di accettare e che non si avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, e la diversa nozione di possesso dei beni ereditari.

L’acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l’accettazione, espressa o tacita. L’art. 475, comma 1, cod. civ. disciplina l’accettazione espressa; quella tacita richiede un atto incompatibile con la volontà contraria. Vi sono però ipotesi di acquisto ex lege, come quelle degli artt. 527 e 485 cod. civ.: il chiamato in possesso di un solo bene deve formare l’inventario entro tre mesi, e decorso inutilmente il termine è considerato erede puro e semplice. L’immissione in possesso, in sé, non è accettazione tacita, perché atto che il chiamato può compiere in quanto tale.

Diversa è la riscossione dei canoni di locazione, che la giurisprudenza di questa Corte — richiamata nel provvedimento (Cass. n. 2743/2014, Cass. n. 12327/1999, nonché Cass. n. 15690/2020) — considera idonea a integrare accettazione tacita, trattandosi di atto dispositivo del patrimonio ereditario. Il precedente invocato dalle ricorrenti (Cass. n. 11832/2022) riguarda la diversa ipotesi della denuncia di successione, atto privo di rilievo ai fini dell’accettazione.

Sul secondo motivo, le ricorrenti sostengono che l’inefficacia della rinuncia non avrebbe rilievo nei loro confronti, non avendo esse subito danno ma conseguito un vantaggio. La Corte osserva che il collegamento tra rinuncia e convenzione tra chiamati, affermato in Cass. n. 1476/1971, presuppone che la rinuncia sia stata posta in essere prima dell’acquisto dell’eredità; diversamente prevale la regola semel heres, semper heres, con conseguente inefficacia della rinuncia successiva.

Sul terzo motivo, la Corte distingue l’azione di rivendica dalla petizione ereditaria: solo nella prima l’attore deve dimostrare la proprietà attraverso i regolari passaggi dominicali; nella seconda può limitarsi a provare la qualità di erede e la ricomprensione dei beni nell’asse al tempo dell’apertura della successione (Cass. n. 7871/2021). Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, oltre alle somme ex art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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