Riscossione a ruolo anche dei crediti da restituzione di somme indebite (Cass. civ. Sez. III n. 13634 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva degli enti locali, il credito alla restituzione di somme indebitamente versate in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello costituisce entrata ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 46/1999 e può essere recuperato mediante iscrizione a ruolo. La disciplina degli artt. 17 e 21 d.lgs. n. 46/1999 delinea un doppio binario: le entrate di natura pubblicistica sono riscosse a ruolo che vale come titolo esecutivo; le entrate di natura privatistica, come quella in esame, richiedono un autonomo titolo avente efficacia esecutiva. Sussistendo tale titolo, non vi sono ragioni per escludere il ricorso al ruolo. L’art. 149 d.lgs. n. 267/2000, riferendosi alle “altre entrate” dei Comuni, ricomprende anche i crediti restitutori emergenti da titolo giudiziale.

Il Fatto

Una società in liquidazione proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale con cui un Comune aveva intimato il pagamento di oltre un milione di euro, in forza di una sentenza d’appello passata in giudicato che la condannava a restituire le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, poi riformata. La società contestava la sussistenza del diritto dell’ente locale di procedere mediante ruolo.

Il Tribunale rigettava l’opposizione quanto al credito residuo, richiamando la generalizzazione della riscossione a ruolo di cui all’art. 17 d.lgs. n. 46/1999. La Corte d’appello riformava la decisione, escludendo che il credito restitutorio rientrasse nel concetto di entrata. Il Comune ricorre per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo sulla riscossione mediante ruolo. L’art. 17 d.lgs. n. 46/1999 prevede la riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici; l’art. 21 del medesimo decreto subordina l’iscrizione a ruolo delle entrate derivanti da rapporti di diritto privato all’esistenza di un titolo esecutivo. Ne discende un doppio binario.

Il Collegio conferma tale lettura richiamando la giurisprudenza di legittimità: le Sezioni tributarie hanno chiarito, in materia di Cosap, che l’iscrizione a ruolo è subordinata all’ottenimento di un titolo esecutivo, principio ribadito da Cass. n. 7188 del 2022. Analogo orientamento vale per i rapporti privatistici tra assicuratore ed erario.

La Corte d’appello, nel richiamare Sezioni Unite n. 5680 del 2011 e Cass. n. 10835 del 2015, ha trascurato la specificità degli enti locali. L’art. 149 d.lgs. n. 267/2000 include, tra le componenti della finanza propria, “altre entrate” diverse da quelle tributarie e patrimoniali: dizione che ricomprende i crediti da restituzione emergenti da titolo giudiziale. L’accertamento esecutivo introdotto dalla legge n. 160 del 2019 conferma la tendenza alla generalizzazione del recupero delle entrate locali.

Nel caso concreto, il credito trae origine da un rapporto di natura privatistica ed era fondato su un titolo esecutivo passato in giudicato: sussistevano quindi i presupposti del ricorso al ruolo. Neppure rileva la mancata allocazione della partita nel bilancio dell’ente: la questione è nuova e, comunque, ininfluente sull’esistenza ed esigibilità del credito.

Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

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