Sospensione e riapertura del procedimento disciplinare dopo il giudicato penale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13633 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego, l’amministrazione che sospenda il procedimento in pendenza del processo penale a carico del dipendente, ai sensi dell’art. 55 ter, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001 nel testo vigente fino al 21 giugno 2017, può legittimamente riaprire e definire il procedimento dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. La riammissione in servizio del dipendente e la stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato non equivalgono a rinuncia implicita al potere sanzionatorio, né precludono l’adozione della massima sanzione. Il giudizio di proporzionalità della sanzione può fondarsi sull’incidenza lesiva della condotta extralavorativa sul vincolo fiduciario, sotto il profilo della gravità del fatto materiale e della coerenza con gli interessi morali e l’immagine dell’amministrazione datrice.

Il Fatto

Un dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con qualifica di assistente tecnico amministrativo, viene tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto ad azione penale. L’amministrazione avvia il procedimento disciplinare e lo sospende con atto di contestazione; dopo la comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il procedimento viene ripreso e si conclude con il licenziamento.

Il dipendente impugna il provvedimento. Il Tribunale di Cosenza e poi la Corte d’Appello di Catanzaro rigettano la domanda. La Corte territoriale ritiene infondata la tesi secondo cui il procedimento si sarebbe di fatto concluso per effetto della riammissione in servizio e della stipula del contratto a tempo indeterminato. Il dipendente ricorre per cassazione con cinque motivi, deducendo la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, il carattere apparente della motivazione e l’incongruità del giudizio sulla giusta causa.

La Motivazione della Corte

I cinque motivi sono trattati congiuntamente perché tutti riconducibili alla medesima tesi: per avere l’amministrazione riammesso in servizio il dipendente, finanche stipulando il contratto a tempo indeterminato, il procedimento disciplinare doveva considerarsi concluso per rinuncia del datore all’intento sanzionatorio.

La Corte rileva che la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di appello ha fondato la decisione sulla legittimità della sospensione dell’originario procedimento disciplinare, sulla parimenti legittima riapertura dello stesso e sulla sua corretta definizione sul piano formale, mediante la tempestiva irrogazione della sanzione.

La Corte conferma che il Ministero ha fatto applicazione dell’art. 55 ter, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001, nel testo vigente fino al 21 giugno 2017, avvalendosi legittimamente della facoltà di sospensione del procedimento in pendenza del giudizio penale e riaprendolo tempestivamente a seguito della comunicazione del passaggio in giudicato della condanna.

Quanto al profilo sostanziale, il giudizio sulla proporzionalità della sanzione risulta fondato sulla verifica dell’incidenza lesiva della condotta extralavorativa sul vincolo fiduciario, sotto il duplice profilo della gravità del fatto materiale e della coerenza con gli interessi morali e l’immagine dell’amministrazione scolastica. La riammissione in servizio e la stipula del contratto non valgono dunque a fondare alcun affidamento sulla rinuncia al potere sanzionatorio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, seguono la soccombenza. La Corte dà altresì atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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