La produzione di energia fotovoltaica non è attività connessa se il fondo è asservito all’industria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18185 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento previdenziale, l’attività di produzione e cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche costituisce attività connessa all’agricoltura, ai sensi dell’art. 2135 cod. civ., solo quando venga svolta con utilizzazione prevalente delle risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola e il fondo conservi la sua normale vocazione a un uso agricolo. L’installazione di pannelli fotovoltaici che renda il fondo ivi installato asservito alla produzione di energia, facendo venire meno la destinazione agricola, determina fuoriuscita dal perimetro dell’attività connessa e legittima la riclassificazione dell’impresa nel settore industria. In tal caso, per l’inquadramento dei dipendenti, trova applicazione l’eccezione solo se sia allegata e dimostrata la sussistenza delle attività agricole di cui all’art. 6, lett. d), della legge n. 92/1979. Inoltre, l’atto di appello è ammissibile quando contenga una chiara individuazione dei punti contestati con la relativa parte argomentativa, senza necessità di forme sacramentali.
Il Fatto
Una società agricola, dedita alla produzione di energia fotovoltaica attraverso pannelli installati su serre, proponeva opposizione avverso la riclassificazione operata dall’I.N.P.S. che l’aveva inquadrata come impresa industriale per il periodo dal 20/07/2011 al 31/12/2013, con conseguente richiesta di differenze contributive. Il Tribunale di Agrigento accoglieva la domanda della società, ritenendo sussistente l’attività agricola. La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma, dichiarava invece la legittimità della riclassificazione nel settore industria, condannando la società al pagamento dei contributi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione affronta in primo luogo l’eccezione di inammissibilità dell’appello, rigettando la tesi della ricorrente circa l’assenza di specificità delle censure. Richiamando Cass. S.U. 36481/22, conferma che l’atto di appello deve individuare chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, non essendo richieste formule sacramentali. Nel caso di specie, l’I.N.P.S. aveva sufficientemente argomentato la critica alla statuizione di primo grado.
Nel merito, il thema decidendum riguarda l’interpretazione dell’art. 1, comma 423, legge n. 266/2005, nel testo novellato dall’art. 1, comma 369, legge n. 296/2006. La Corte esclude la presunzione assoluta di connessione tra attività agricola e produzione di energia fotovoltaica, precisando che il giudizio di prevalenza deve avere ad oggetto il rapporto tra le due attività, e non l’uso prevalente delle attrezzature agricole nella produzione di energia.
La Suprema Corte chiarisce la portata applicativa di Corte cost. n. 66/15, disattendendo la lettura propugnata dalla ricorrente. L’attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche è connessa solo se il fondo conserva la sua normale vocazione agricola e continua ad essere utilizzato per tale finalità. Al contrario, quando l’installazione dei pannelli divenuta prevalente asservisce il fondo all’industria, si contraddice la vocazione agricola dell’impresa e si esorbita dalla ratio della norma agevolativa. Nel caso di specie, gli elementi fattuali accertati — assenza di vendite di prodotti agricoli, mancanza di attrezzature, pessimo stato delle coltivazioni, insufficienza della manodopera — provano la prevalenza dell’attività industriale.
Quanto all’inquadramento dei lavoratori dipendenti, la Corte ribadisce che l’art. 6 della legge n. 92/1979 costituisce eccezione al principio per cui la classificazione dell’attività lavorativa segue quella formale adottata dall’I.N.P.S. per il datore di lavoro. L’eccezione, tuttavia, richiede che sia allegata e dimostrata l’attività agricola di cui alla lett. d); la mancata considerazione della lett. e) non integra violazione di legge, implicando tale disposizione un accertamento in fatto nuovo e diverso, non dedotto nei gradi di merito.
Infine, la Corte esclude la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata espressamente rigettato l’argomento del doppio inquadramento. Richiamando Cass. 36381/21 e Cass. 23804/14, la Corte ribadisce che, in presenza di attività promiscua, l’inquadramento va effettuato con riguardo all’attività prevalente. La censura sulle spese è infondata, sussistendo soccombenza reciproca in caso di accoglimento parziale dell’opposizione. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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