Riserva di posti per candidati in missione all’estero e facoltà di incremento (TAR Lazio n. 591 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il candidato che, per essere stato impiegato in operazioni fuori dal territorio nazionale, non abbia potuto sostenere le prove scritte di un precedente concorso interno è ammesso d’ufficio alle prove del concorso successivo. Ove superi le prove e consegua un punteggio superiore a quello dell’ultimo candidato utilmente collocatosi nella graduatoria di merito del concorso di provenienza, è dichiarato vincitore con prevalenza sugli altri partecipanti. Tale posizione prioritaria, fissata dall’art. 12 del bando, opera anche nei confronti dei concorrenti titolari delle abilitazioni specialistiche richieste dall’Allegato A, che attribuiscono una posizione rinforzata solo rispetto ai candidati nella medesima condizione. L’incremento dei posti a concorso per esigenze funzionali, previsto dall’art. 1, comma 5, del bando, costituisce mera facoltà e non dovere dell’Amministrazione, il cui mancato esercizio non è sindacabile in assenza di disparità di trattamento.

Il Fatto

Il Ministero della Difesa indiceva un concorso interno per titoli ed esami per n. 113 posti di allievi marescialli della Marina Militare, ripartiti per categorie e specialità. Alla specialità del ricorrente erano assegnati tre posti, con riserva di una posizione per ciascuna delle abilitazioni SMG, SAER e TAER.

Il ricorrente, ammesso alla valutazione dei titoli, veniva inizialmente inserito in un elenco di convocati pubblicato sul portale e poi escluso dal successivo elenco aggiornato, in favore di un controinteressato che aveva partecipato al concorso dell’anno precedente senza completarlo per servizio all’estero. Di qui il ricorso per l’annullamento della graduatoria e l’accertamento del diritto all’ammissione al corso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo della controversia nell’esegesi dell’art. 12 del bando, che riserva una posizione differenziata ai candidati non potuti partecipare alle prove del concorso precedente perché impegnati in missioni all’estero. Questi, superando le prove del nuovo concorso con punteggio superiore a quello dell’ultimo vincitore del concorso di provenienza, sono nominati vincitori con prevalenza sugli altri partecipanti.

La Corte chiarisce che le abilitazioni specialistiche di cui all’Allegato A attribuiscono una posizione rinforzata solo tra candidati nella stessa condizione, non anche rispetto ai soggetti qualificati dalla partecipazione al concorso anteriore. Il richiamo all’art. 1, comma 5, del bando conferma che i vincitori delle procedure precedenti sono computati nei posti della categoria di appartenenza, salva la facoltà di incremento.

Nel caso concreto, due dei tre posti erano legittimamente assegnati ai militari provenienti dal concorso per il 20° Corso, che avevano conseguito punteggi nettamente superiori al ricorrente, pur essendo privi delle abilitazioni. Il terzo posto andava a un concorrente titolare di abilitazione rilevante, con punteggio superiore.

Quanto alla censura sulla mancata assegnazione di un posto a un candidato abilitato SMG, il Collegio osserva che l’incremento dei posti per esigenze funzionali è facoltà e non dovere dell’Amministrazione. Le valutazioni sulle esigenze della Forza Armata costituiscono pieno esercizio della discrezionalità, e il mancato esercizio di una mera facoltà non è sindacabile. Non si configura discriminazione, poiché non vi è stata differente gestione di fattispecie uguali, ma conservazione dei criteri fissati in sede di bando.

Il richiamo all’art. 97 Cost. e alla finalità della disciplina sulle missioni all’estero conferma la legittimità dell’operato. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione della non agevole lettura delle norme e dell’iniziale errore dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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