Impugnazione congiunta di provvedimenti non connessi: inammissibilità del ricorso cumulativo (TAR Puglia n. 259 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso cumulativo che impugna più provvedimenti amministrativi è ammissibile solo quando sussista una connessione oggettiva, quale la comunanza dei presupposti di fatto o di diritto, ovvero la riconducibilità delle pretese all’ambito del medesimo rapporto o di un’unica sequenza procedimentale. La mera identità soggettiva delle parti e la contestualità temporale dei provvedimenti non integrano il collegamento oggettivo necessario a derogare alla regola dell’impugnazione singola. L’atto generale a contenuto normativo o di indirizzo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale, è soggetto alla presunzione di conoscenza legale che fa decorrere il termine di decadenza dalla pubblicazione. La revoca del finanziamento per perdita di un requisito essenziale previsto dalla lex specialis costituisce fisiologica conseguenza del mutamento della situazione di fatto ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente, organismo formativo accreditato presso la Regione Puglia, aveva ottenuto il finanziamento per due progetti formativi afferenti al programma IFTS/GOL. Successivamente la Regione aveva revocato i finanziamenti per sopravvenuta carenza del requisito dell’iscrizione nell’Elenco dei soggetti attuatori, previsto dall’avviso pubblico di riferimento, e aveva disposto la sospensione per dodici mesi dell’accreditamento regionale, in seguito a un esposto del NAS relativo allo svolgimento non autorizzato di un corso autofinanziato per estetista, svolto con l’utilizzo del logo regionale.

La ricorrente impugnava con un unico ricorso entrambi i provvedimenti — dichiarando apertamente che le due vicende non avevano alcuna attinenza tra loro e che erano state riunite per economia processuale — deducendo plurimi motivi di illegittimità, tra cui la violazione del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e la sproporzione delle misure adottate, oltre alla illegittimità costituzionale delle linee-guida regionali che sottopongono a controllo anche i corsi autofinanziati. La Regione Puglia eccepiva l’inammissibilità del ricorso cumulativo e l’irricevibilità parziale per tardività rispetto ad alcuni degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione della regola del ricorso cumulativo. La giurisprudenza consolidata richiede che l’impugnazione congiunta di più provvedimenti sia ammissibile solo quando sussista una connessione oggettiva, non essendo sufficiente la mera identità soggettiva delle parti. Nel caso di specie, la stessa ricorrente aveva riconosciuto a pagina 22 del ricorso che le due vicende erano state riunite nel medesimo atto introduttivo esclusivamente per ragioni di economia processuale e di contestualità temporale, il che esclude radicalmente il collegamento oggettivo. I provvedimenti impugnati scaturiscono da procedimenti autonomi, separati e basati su presupposti istruttori e normativi distinti: il primo attiene alla verifica dei requisiti di partecipazione a un avviso pubblico per finanziamenti GOL, il secondo origina da un’attività ispettiva del NAS riguardante un corso di estetica svolto in regime di autofinanziamento.

In via subordinata, il Collegio ha dichiarato il ricorso parzialmente irricevibile per tardività. Le linee-guida di cui alla D.G.R. n. 879/2018, pubblicate sul BURP nel giugno 2018, sono atto generale a contenuto normativo la cui conoscenza legale si presume per effetto della pubblicazione. La determina n. 208/2025, recante esiti istruttori negativi, e la successiva nota di rigetto dell’istanza di riesame dell’11 novembre 2025, notificata alla ricorrente all’indirizzo p.e.c. corretto, erano atti immediatamente lesivi e impugnabili nel termine di sessanta giorni, ampiamente superato.

Quanto al merito delle censure relative alla revoca dei finanziamenti, la mancata iscrizione nell’Elenco dei soggetti attuatori costituisce un requisito essenziale la cui perdita legittima il ritiro del provvedimento ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, per sopravvenuto mutamento della situazione di fatto. L’ammissione come “soggetto iscrivendo” non implica la definitiva acquisizione del diritto al finanziamento in assenza del requisito finale, e la scelta revocatoria non viola il principio di proporzionalità, essendo giustificata dalla natura essenziale della condizione mancante.

In riferimento alla sospensione dell’accreditamento, le linee-guida regionali non introducono un regime autorizzatorio per l’attività formativa libera, ma disciplinano i corsi che rilasciano attestati con valenza regionale o usano il logo dell’ente. Nel caso concreto, l’attestato rilasciato riportava intestazione e logo “Regione Puglia”, inducendo i partecipanti a ritenere che si trattasse di una qualifica riconosciuta, mentre il corso non era stato autorizzato né comunicato. La sanzione dei dodici mesi, disposta ai sensi dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2002, appare proporzionata alla gravità delle irregolarità accertate e funzionale a preservare la credibilità del sistema di accreditamento. La domanda risarcitoria è infondata in via consequenziale, non essendo dimostrata l’illiceità degli atti impugnati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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