Riserva posti concorsi distinzione servizio civile nazionale e universale (Cons. Stato n. 10035 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riserva di posti del 15 per cento prevista dall’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, nel testo applicabile ratione temporis alla procedura concorsuale, spetta esclusivamente agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale. L’equiparazione a fini concorsuali del pregresso servizio civile nazionale è preclusa dalla chiarezza del dato normativo e non può essere introdotta dal giudice attraverso un’interpretazione additiva, risolvendosi in un’inammissibile modifica ampliativa dell’istituto premiale. La norma ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione, parzialmente derogatoria della disciplina ordinaria di accesso al pubblico impiego. Il sopravvenuto intervento del legislatore, che ha esteso la riserva anche ai volontari del servizio civile nazionale, opera solo per il futuro e non integra una norma di interpretazione autentica. Il riparto delle competenze impone di lasciare alla discrezionalità legislativa la rimodulazione dei benefici.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari per l’attività tributaria. Nella domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile nazionale e ha chiesto il riconoscimento della riserva di posti prevista dall’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017. L’amministrazione ha riconosciuto la riserva ai soli candidati che avevano svolto il servizio civile universale, escludendo chi aveva prestato il servizio nella precedente formulazione dell’istituto.

La collocazione in graduatoria ne è derivata. Il TAR Lazio, con la sentenza impugnata, ha respinto il ricorso, qualificando la norma come eccezionale e rilevando l’assenza di un fondamento normativo dell’equiparazione invocata. La ricorrente ha proposto appello, sostenendo l’equivalenza sostanziale dei due istituti e la prevalenza della sostanza sulla forma.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta anzitutto le eccezioni preliminari dell’amministrazione e le disattende. L’interesse al ricorso sussiste, perché l’accoglimento consentirebbe all’appellante di avanzare nella graduatoria dei riservatari, con maggiori possibilità di assunzione in caso di scorrimenti, essendo la graduatoria valida fino a maggio 2026. La mancata impugnazione degli atti di mera rettifica non determina carenza di interesse, perché il carattere rettificativo degli atti esclude l’onere di impugnazione.

Nel merito, il Collegio rileva che il bando si è attenuto al dettato normativo. La tesi dell’appellante, secondo cui il servizio civile nazionale avrebbe i connotati sostanziali di quello universale, viene respinta: l’interpretazione proposta si risolve in un’inammissibile modifica ampliativa dell’istituto premiale, non consentita al giudice. L’appellante ha svolto il servizio negli anni 2004-2005, quando la riserva non era prevista.

La ricostruzione sistematica muove dall’art. 8 della legge delega n. 106/2016 e dall’art. 14 del d.lgs. n. 40/2017. Il servizio civile nazionale, istituito dalla legge n. 311 del 2000, si poneva in continuità con il servizio sostitutivo della leva di cui alla legge n. 772/1972, costituendo prestazione personale alternativa al servizio obbligatorio. Il servizio civile universale nasce invece con tratti di spontaneità solidaristica. Il venir meno dell’obbligo di leva ha affievolito la differenza, ma permane il discrimine derivante dall’origine diversa dei due istituti, che giustifica il differente trattamento premiale nell’ampia discrezionalità del legislatore.

Il Collegio aderisce alla prospettazione dell’appellante sul tratto comune: entrambi gli istituti sono espressione del dovere di difesa della Patria, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 171/2018. Tuttavia, la continuità non legittima l’equiparazione in assenza di una norma espressa. Il dato testuale è chiaro nel riservare il beneficio ai soli operatori del servizio universale. Sussistono inoltre differenze oggettive quanto all’accesso, alla durata, all’impegno orario e alla formazione.

La Corte valorizza infine il sopravvenuto DL n. 25/2025, che ha esteso la riserva anche ai volontari del servizio civile nazionale. La novella vale solo per il futuro, secondo l’art. 11 delle preleggi, e non ha natura di interpretazione autentica. Il principio tempus regit actum e la natura di lex specialis del bando impongono di riferirsi alla normativa vigente al momento della pubblicazione. L’appello è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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