Sussistenza del pericolo di condizionamento mafioso in presenza di interdittive e rapporti con esponente di clan (TAR Puglia n. 108 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso un’informazione antimafia interdittiva, l’interdittiva risulta legittimamente fondata quando l’amministrazione dimostri l’attuale sussistenza di un pericolo di condizionamento mafioso, valorizzando circostanze sintomatiche quali la perdurante efficacia di precedenti provvedimenti interdittivi, i rapporti con soggetti appartenenti a consorterie criminali e l’adesione consapevole della ricorrente a dinamiche illecite. Ai fini della misura, il pericolo di infiltrazione può essere desunto da elementi indiretti e presuntivi specifici, non essendo necessario accertare un rapporto organico o stabile con l’associazione mafiosa. La reiezione della domanda cautelare comporta la condanna del ricorrente alle spese della fase incidentale.

Il Fatto

La società ricorrente, per il tramite della propria amministratrice unica, impugnava l’informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Foggia il 16 gennaio 2026, chiedendone la sospensione cautelare. L’impresa rappresentava che l’atto era basato su elementi non conosciuti e non comunicati, quali note del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Direzione Investigativa Antimafia e della Questura di Foggia.

La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento, ritenendo assente il requisito del pericolo di condizionamento mafioso e chiedeva pertanto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione del TAR Puglia ha esaminato preliminarmente la propria giurisdizione e competenza, ritenendole sussistenti. Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha valutato il requisito del fumus boni iuris, concludendo per l’assenza di profili di fondatezza del ricorso.

L’amministrazione resistente aveva legittimamente valorizzato plurimi elementi indiziari a sostegno dell’interdittiva, tra cui la sussistenza di due precedenti provvedimenti interdittivi adottati nei confronti dell’amministratrice unica dell’impresa ricorrente. La donna aveva proseguito nella gestione della società nonostante la perdurante validità di tali atti.

Ulteriore circostanza gravemente sintomatica era rappresentata dalla preoccupazione manifestata dalla stessa amministratrice a un soggetto identificato quale boss di un clan della mafia garganica, per evitare che l’amministrazione comunale si avvedesse del suo ruolo di legale rappresentante della ditta. Tale condotta rivelava la consapevole adesione alle dinamiche illecite che il legislatore antimafia intende contrastare.

Il Collegio ha altresì considerato il pagamento di somme a favore di personaggi appartenenti a organizzazioni di tipo mafioso, quale ulteriore elemento indiziario del pericolo di condizionamento. Il quadro complessivo induceva a ritenere sussistente l’attuale pericolo di infiltrazione, indipendentemente dal rapporto personale dell’amministratrice con l’esponente criminale.

Il TAR ha quindi respinto la domanda cautelare e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese della fase, liquidate in complessivi € 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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