Impianti fotovoltaici a terra: impianto esistente oltre 20 kW è stabilimento (TAR Veneto n. 825 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW rientrano nella nozione di stabilimento o di impianto industriale ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006, con la conseguenza che l’area agricola racchiusa nel perimetro di 500 metri dal medesimo impianto è area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. n. 199/2021. La mancata produzione di emissioni in atmosfera non osta alla qualifica, poiché rileva la funzione produttiva del complesso e non la presenza di inquinanti. L’idoneità ex lege preclude l’applicazione del regime regionale di asservimento dei terreni agricoli e impedisce all’amministrazione di frapporre ostacoli generali e astratti.

Il Fatto

La ricorrente, società agricola titolare di un progetto per un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 7.239,96 kWp, ha avviato la procedura abilitativa semplificata ex art. 6 d.lgs. n. 28/2011 su un’area agricola ricadente entro 500 metri da un impianto fotovoltaico in esercizio di potenza superiore a 20 kW, di proprietà della stessa istante.

Il Comune ha dapprima formulato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, contestando la qualifica dell’area come idonea, e poi ha emanato il diniego della p.a.s., rilevando profili di intento elusivo, l’incompatibilità del programma di compensazioni territoriali e la necessità di una polizza fideiussoria per il ripristino stradale. Il ricorso proposto avanti al TAR Veneto ha investito tutti i profili del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, muovendo dal nucleo esegetico dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2, d.lgs. n. 199/2021. La disposizione, nel considerare aree idonee quelle interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, richiama la definizione dell’art. 268, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152/2006, che qualifica stabilimento il complesso unitario e stabile, ciclico produttivo, in cui siano presenti impianti o siano svolte attività, nonché il luogo adibito in modo stabile a una o più attività.

Il Tribunale ha osservato che il requisito delle emissioni non è strutturale, poiché la sua sussistenza non è richiesta in via esclusiva: il rinvio dinamico al codice dell’ambiente va contestualizzato nel settore delle energie rinnovabili, spostando il baricentro sulla funzione produttiva dell’impianto. La soglia dei 20 kW, già assunta dal d.m. 19.02.2007 come discrimine tra impianti industriali e non industriali, è stata confermata dal MASE con la nota dell’8.8.2023.

Sull’intento elusivo, il Collegio ha escluso la correlazione tra l’impianto già attivato da oltre dieci anni e il nuovo progetto, valorizzando la distanza temporale e la diversa disciplina applicabile. Le perplessità dell’amministrazione su scenari futuri non possono fondare il divieto. L’effetto espansivo dell’idoneità è del resto limitato dalla natura transitoria della norma.

Quanto al regime regionale, per le aree idonee ex lege non opera l’obbligo di asservimento di cui all’art. 4, comma 2, legge reg. n. 17/2022, poiché le prescrizioni regionali valgono solo nelle aree agricole diverse da quelle qualificate idonee dal legislatore statale. È stato accolto anche il motivo sulla pretesa di polizza fideiussoria per lavori eseguiti dal gestore di rete, pretesa inesigibile e contraria al principio di legalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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