Revisione prezzi negli appalti di servizi: diritto dell’affidatario e natura imperativa della clausola (TAR Puglia n. 505 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione periodica del prezzo, prevista dall’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture, ha natura imperativa e non è suscettibile di deroga pattizia, integrando la volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c. Ne consegue che le clausole contrattuali difformi sono nulle, senza che la nullità investa l’intero contratto. Il diritto dell’affidatario al compenso revisionale sorge in forza della legge e della lex specialis, senza limiti temporali né condizioni o termini di decadenza, e ha consistenza di diritto soggettivo perfetto sia nell’an sia nel quantum. Le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo, incluse le questioni di quantificazione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. Gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla pubblicazione della decisione che accerta la spettanza del compenso revisionale, non già dalla scadenza del corrispettivo originario.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un servizio di pulizia presso un istituto scolastico in forza di un Ordinativo Principale di Fornitura emesso in adesione a una convenzione Consip, aveva richiesto alla stazione appaltante il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020. L’amministrazione aveva opposto un diniego con nota del 17 ottobre 2023, avverso cui la società ha proposto ricorso dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione e la condanna al pagamento dell’importo dovuto, oltre interessi moratori.
Nella prima udienza pubblica, il Presidente della Sezione aveva sollevato d’ufficio una possibile questione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rinviando la trattazione in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato su una questione identica. A seguito della decisione intervenuta, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla controversia, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., come interpretato dalla giurisprudenza più recente, secondo cui la devoluzione riguarda sia le questioni relative all’an della pretesa revisionale sia quelle inerenti alla quantificazione del compenso. Il Collegio ha aderito al consolidato orientamento per cui l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 detta una disciplina speciale, prevalente sulla generale previsione di cui all’art. 1664 c.c., e ha natura imperativa, con conseguente nullità delle clausole difformi e inserzione automatica di quella legale.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo e negoziale, rilevando che tanto la convenzione Consip quanto il capitolato tecnico prevedevano espressamente l’aggiornamento annuale dei corrispettivi nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Tale meccanismo, operante dopo i primi dodici mesi dall’avvio del rapporto, risponde alla finalità di preservare l’equilibrio contrattuale nei contratti di durata, evitando sia il deterioramento qualitativo delle prestazioni sia uno squilibrio economico sopravvenuto a danno dell’amministrazione.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente alla revisione prezzi per l’intero periodo in contestazione, dal settembre 2018 alla scadenza contrattuale del 29 febbraio 2020, escludendo che la norma imperativa o la lex specialis ponessero limiti temporali o condizioni di decadenza all’esercizio della pretesa. La domanda è stata conseguentemente accolta quanto all’an, rimettendo ogni questione relativa alla quantificazione alla fase di ottemperanza.
Quanto agli interessi moratori, il Collegio ha invece disatteso la domanda di parte ricorrente, affermando che, prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale e della scadenza del relativo termine di pagamento, non può trovare applicazione la disciplina del d.lgs. n. 231/2002. Gli interessi sono stati pertanto riconosciuti solo a far data dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della parziale soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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