Cessione crediti verso PA adesione necessaria solo per contratti in corso (Cass. civ. Sez. III n. 6934 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione senza la preventiva adesione della stessa, previsto dall’art. 9 della l. 2248/1865, all. E, richiamato dall’art. 70 r.d. n. 2440/1923, non è stato implicitamente abrogato dalla legge n. 52/1991 sulla cessione dei crediti d’impresa, ma opera esclusivamente per i contratti di durata ancora in corso di esecuzione. Una volta eseguita la fornitura, viene meno la ragione della deroga al principio generale di cui all’art. 1260 cod. civ., con la conseguenza che la cessione del credito è liberamente opponibile all’amministrazione. La specialità della disciplina pubblicistica, in quanto introduce privilegi che restringono l’autonomia negoziale, va interpretata in senso restrittivo.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento, in favore di una banca cessionaria, del saldo dovuto per pregresse forniture di energia elettrica vantato dalla società fornitrice. A fondamento dell’opposizione deduceva il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, per l’inoperatività della cessione in mancanza dell’adesione dell’amministrazione, e contestava l’entità della pretesa. La banca chiamava in giudizio, per eventuale manleva, la società cedente.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’appello, investita del gravame, rigettava il primo motivo di appello concernente la normativa speciale sulla cessione dei crediti verso la PA e accoglieva il secondo e terzo motivo, revocando il decreto ingiuntivo opposto per essere intervenuto il pagamento nelle more del giudizio. Il Ministero ricorreva quindi per cassazione con un solo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalle controricorrenti. L’eccezione è infondata: la revoca del decreto ingiuntivo è stata determinata dall’accertamento del pagamento intervenuto nelle more, non dall’infondatezza della pretesa creditoria. Non è dunque venuto meno il titolo sostanziale posto a base dell’azione, né l’interesse dell’opponente a ottenere una sentenza di accertamento dell’inesistenza del credito.
Nel merito, il ricorso è rigettato. La Corte rileva che la decisione impugnata si fonda sulla giurisprudenza di legittimità che ammette la deroga alla disciplina codicistica solo quando le prestazioni del contratto di somministrazione siano ancora in corso, escludendola quando le forniture siano state già eseguite. Il Ministero non confuta efficacemente questa ratio decidendi e si limita ad addurre in modo assertivo l’avvenuto esercizio del rifiuto della cessione.
La tesi del ricorrente è comunque infondata. La specialità della disciplina della cessione dei crediti verso la PA (artt. 69 e 70 l. 2440/1923) non può ritenersi implicitamente abrogata dalla legge n. 52/1991, che ha disciplinato la cessione dei crediti d’impresa prescindendo dalla natura del debitore. Tale conclusione è confermata dall’art. 26, comma 5, della legge n. 109/1994, che ha esteso le disposizioni di quella legge solo ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto e concessione di lavori pubblici e da progettazione, non anche ai crediti da contratti di fornitura.
La deroga al codice civile trova la sua ragione nella necessità di consentire all’amministrazione di verificare, durante l’esecuzione di contratti di durata, che il fornitore non si privi delle risorse finanziarie necessarie ad adempiere mediante una cessione del credito. Tale esigenza cessa con l’esecuzione della prestazione. Le norme che riconoscono alla PA privilegi che restringono l’autonomia negoziale vanno interpretate in senso restrittivo, in linea con l’art. 41, comma 1, Cost.
Infine, il Ministero non ha impugnato il diverso argomento secondo cui il prezzo della somministrazione di energia elettrica, pagato a scadenze periodiche in relazione ai consumi di ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell’ambito di una causa petendi di tipo continuativo. Anche sotto questo profilo la censura non può essere accolta.
Nota della Redazione
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